Cassazione Civile, Ordinanza n. 20032/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2012, maggiori IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la CTR aveva accolto l’impugnazione ritenendo nullo l’atto impositivo perché formato digitalmente ma notificato in copia cartacea, reputando carente la sottoscrizione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD), sostenendo che le norme sul documento informatico si applicano anche agli atti di accertamento fiscali, mentre l’esclusione riguarda solo le attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto; ha inoltre evidenziato che l’avviso risultava comunque sottoscritto digitalmente dal capo ufficio e che la copia analogica notificata era munita di attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la disciplina del documento informatico si applica agli atti di accertamento tributario e che la limitazione prevista dall’art. 2 CAD riguarda solo le attività ispettive e di controllo fiscale propedeutiche all’accertamento, non gli atti impositivi in sé. Ha inoltre ribadito che la copia analogica conforme di un documento informatico può essere notificata secondo le regole ordinarie della notificazione a mezzo posta. Poiché la CTR aveva annullato la notifica della copia cartacea pur in presenza di atto informatico validamente sottoscritto digitalmente e di attestazione di conformità, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L’atto di accertamento, se validamente formato e sottoscritto digitalmente, non è invalido per il solo fatto che la copia analogica notificata al contribuente sia cartacea, purché conforme all’originale informatico.
Le regole sul documento informatico si applicano anche agli atti di accertamento fiscale; l’esclusione concerne soltanto le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale in senso stretto.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6
La deroga al CAD va interpretata restrittivamente e riferita alle sole attività di accesso, ispezione e verifica propedeutiche all’accertamento.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6-bis
La modifica normativa ha reso esplicita l’applicazione del CAD alle attività istituzionali dell’Agenzia diverse da quelle ispettive e di controllo fiscale.
d.lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c)
Ha inciso sull’art. 2 del CAD chiarendo i limiti dell’esclusione per le attività ispettive e di controllo fiscale.
d.lgs. n. 217 del 2017, art. 2
Con l’introduzione del comma 6-bis ha ulteriormente chiarito che il CAD si applica agli atti impositivi.
artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973
Regolano le attività di controllo fiscale in senso stretto, distinte dagli atti impositivi emessi all’esito dell’attività accertativa.
art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente
Conferma la distinzione tra verifiche fiscali e successivo potere di accertamento, prevedendo un termine dilatorio solo dopo accessi, ispezioni o verifiche.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La disciplina del documento informatico si applica agli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria, salvo la specifica esclusione prevista per le sole attività ispettive e di controllo fiscale in senso stretto.
- L’esclusione dal CAD va interpretata restrittivamente: riguarda accessi, ispezioni, verifiche e atti ad essi funzionalmente collegati, non gli avvisi di accertamento emessi all’esito dell’attività amministrativa.
- La copia analogica di un documento informatico, se conforme all’originale e correttamente attestata, può essere notificata secondo le regole ordinarie della notificazione cartacea senza che ciò comporti nullità per difetto di sottoscrizione.
- Nel controllo della validità della notificazione di un atto digitale occorre distinguere tra formazione dell’atto, sottoscrizione dell’originale informatico e modalità di estrazione/notifica della copia analogica.
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