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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14660/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2009 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società la detrazione dell’imposta relativa a fatture ritenute emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, affermando che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere probatorio, in ragione della genericità delle contestazioni e della presenza di mezzi di pagamento tracciati. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme in tema di IVA e di riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo di avere fornito prova presuntiva della frode tramite società cartiere riconducibili ad un unico soggetto e che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente la regolarità dei pagamenti tracciati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente: pur sintetica e per relationem, essa consentiva di cogliere la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente i principi sul riparto dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, la sentenza impugnata non aveva valutato né la prova indiziaria offerta dall’Amministrazione circa la natura di cartiere delle società emittenti, né la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente, e aveva attribuito rilievo decisivo a un elemento non decisivo come i pagamenti tracciati. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se è meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione sintetica non è nulla se rende comprensibile la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come disposizione IVA rilevante nella contestazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma in materia di accertamento IVA e ripresa a tassazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova delle operazioni soggettivamente inesistenti grava inizialmente sull’Amministrazione per la prova della frode e della consapevolezza del cessionario; il contribuente deve poi provare la propria buona fede/diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso a presunzioni semplici per dimostrare la natura fittizia del fornitore e la frode.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato nel contesto del riparto probatorio e delle presunzioni in materia tributaria.

  • art. 2729 c.c.

    La prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, purché relative anche alla consapevolezza del destinatario della frode.

Massime di principio

  • In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’evasione IVA.
  • La regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti tracciati non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività dell’operazione né a escludere la frode, poiché tali elementi possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica o per relationem è valida se rende percepibile la ratio decidendi.
  • Nel giudizio su operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve verificare in modo specifico sia gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio sia la prova contraria del contribuente circa l’assenza di consapevolezza e l’adozione della massima diligenza esigibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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