Sentenza n. 3696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 3459/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 3459/2024 e, in via derivata, due intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari sulle campagne lattiere 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia deducendo, in primo luogo, l’erroneità del rigetto della censura fondata sul giudicato civile che aveva dichiarato nulla, per prescrizione del credito, la cartella relativa ai prelievi delle campagne 2003/04 e 2007/08. Ha sostenuto che il giudicato amministrativo formatosi su un precedente ricorso contro la medesima cartella riguardasse soltanto una questione processuale e non impedisse di attribuire prevalenza al giudicato civile di merito. In secondo luogo, ha contestato il rigetto della censura relativa alla cartella riguardante la campagna 2005/06, sostenendo che l’intimazione non avesse considerato somme già riscosse mediante compensazione con crediti PAC e che vi fosse un difetto di istruttoria e una duplicazione della pretesa. Le Agenzie hanno proposto appello incidentale contro la declaratoria di prescrizione del credito relativo alla campagna 2006/07, sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta dalla pendenza del precedente giudizio amministrativo, dalla costituzione e difesa della Regione Lombardia, da un’intimazione del 2009, dalla domanda di rateizzazione e dai periodi di sospensione legale.
La decisione
L’appello principale è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente il giudicato civile di merito con cui era stata dichiarata nulla la cartella relativa alle campagne 2003/04 e 2007/08, rispetto al precedente giudicato amministrativo avente natura esclusivamente processuale, derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Poiché l’intimazione di pagamento ha funzione di riattivare la riscossione e segue le sorti della cartella presupposta, l’annullamento di quest’ultima ha comportato l’annullamento dell’intimazione corrispondente. È stata invece dichiarata inammissibile e comunque infondata la censura relativa alla campagna 2005/06: l’azienda non aveva indicato concretamente quali somme PAC sarebbero state omesse e, dagli atti, risultava che le somme già riscosse erano state detratte, con corrispondenza tra il residuo, gli interessi, gli oneri e l’importo intimato. È stato accolto l’appello incidentale delle Agenzie sulla campagna 2006/07, poiché dal precedente giudizio risultava la costituzione della Regione Lombardia, che aveva difeso attivamente il credito; tale partecipazione è stata ritenuta idonea a produrre l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: annullata l’intimazione relativa alle campagne 2003/04 e 2007/08; mantenuta la pretesa relativa alle campagne 2005/06 e 2006/07; confermata l’improcedibilità per la campagna 2004/05, già oggetto di sgravio. Spese compensate.
Norme richiamate
La costituzione e la difesa attiva dell’amministrazione in un giudizio promosso dal debitore possono determinare l’interruzione permanente della prescrizione del credito controverso.
Non occorre proporre revocazione per risolvere il rapporto tra un giudicato civile di merito e un precedente giudicato amministrativo meramente processuale, quando non sussiste un effettivo contrasto tra giudicati.
L’intimazione di pagamento prevista dalla disciplina dei prelievi supplementari può costituire atto interruttivo della prescrizione.
I periodi di sospensione legale della riscossione devono essere considerati nel computo della prescrizione, ove rilevanti.
La norma è richiamata quale base processuale per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è annullata con giudicato di merito, l’intimazione successiva che si fonda esclusivamente su quella cartella perde il proprio presupposto e deve essere annullata, anche se la pretesa sostanziale fosse astrattamente fondata.
- Il giudicato formatosi su una pronuncia amministrativa meramente processuale, quale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non produce effetti di giudicato sostanziale sulla pretesa creditoria e non prevale sul successivo o concorrente giudicato di merito che abbia accertato l’inesistenza o la prescrizione del credito.
- La partecipazione attiva dell’amministrazione, o dell’ente pubblico competente, al giudizio promosso dal debitore per contestare il credito può integrare un atto interruttivo permanente della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., anche se il giudizio è stato promosso dal debitore.
- Chi contesta l’erroneità di compensazioni o imputazioni contabili operate dall’amministrazione deve fornire almeno un principio di prova, indicando concretamente le somme asseritamente riscosse o non conteggiate; il mero richiamo a documenti non consente al giudice di verificare l’errore denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →