Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia Sud c.p.a. sulla base di due cartelle di pagamento che la contribuente assumeva mai notificate. La CTP accoglieva il ricorso. In appello, la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l’appello dell’agente della riscossione perché notificato al precedente domiciliatario della contribuente, nonostante in primo grado fosse stata depositata in udienza la nomina di un nuovo difensore con elezione di domicilio presso il suo studio. L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in memoria ex art. 380 bis c.p.c. dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio, poiché i carichi iscritti a ruolo sottesi al preavviso di fermo erano stati annullati automaticamente ex lege ai sensi dell’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in L. 136/2018, e dell’art. 4 del d.l. 41/2021, convertito con modificazioni in L. 69/2021.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta cancellazione dei debiti posti a base del preavviso di fermo, rilevando che l’annullamento operava automaticamente e senza necessità di istanza del contribuente. Per effetto di tale sopravvenienza ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, proprio in ragione dell’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’annullamento ex lege dei carichi.
Norme richiamate
È richiamato solo per il deposito della memoria da parte del ricorrente; non viene svolta una specifica interpretazione della norma nel merito della decisione.
È indicato come fonte dell’annullamento automatico ex lege dei debiti tributari di importo non superiore a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010.
È la legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata quale base normativa dello stralcio automatico.
È indicato come fonte dell’annullamento automatico dei debiti residui fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
È la legge di conversione del d.l. 41/2021, richiamata quale base normativa dell’annullamento automatico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da annullamento ex lege dei carichi.
Massime di principio
- Quando i carichi iscritti a ruolo che sorreggono l’atto esecutivo o cautelare impugnato sono annullati automaticamente per legge, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Lo stralcio o annullamento ex lege dei debiti tributari opera automaticamente, senza necessità di una specifica istanza del contribuente.
- In caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse determinata da annullamento legale dei carichi, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
- Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può statuire senza porre spese a suo carico.
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