Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato regolato, oltre che dal contratto di lavoro, da un accordo del 6 marzo 2014 con cui le parti avevano previsto una clausola di stabilità quinquennale e la concessione di un'abitazione, stabilendo che, in caso di recesso o revoca anticipata senza giusta causa, la parte inadempiente avrebbe dovuto corrispondere alla lavoratrice tutte le retribuzioni del quinquennio. Dopo il licenziamento, già dichiarato illegittimo con ordine di reintegra, la lavoratrice aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 18, comma 3, l. n. 300/1970. La Corte d'appello ha ritenuto che la società avesse violato anche l'accordo negoziale, allontanando oralmente la lavoratrice e privandola sia del lavoro sia dell'alloggio, e ha condannato la società al risarcimento pattuito, oltre all'indennità conseguente alla reintegrazione, con quantificazione effettuata tramite CTU. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 2 l. n. 604/1966 per erronea interpretazione dell'accordo del 6.3.2014; (2) violazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 per avere attribuito rilievo al licenziamento orale e ritenuto irrilevante l'opzione della lavoratrice; (3) violazione dell'art. 1383 c.c. per il cumulo tra penale pattuita e risarcimento ex art. 18; (4) violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale; (5) violazione dei canoni ermeneutici per avere ritenuto esigibile subito l'intero credito; (6) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa risposta alle contestazioni sul quantum del CTU; (7) violazione degli artt. 1277 e 1382 c.c. per aver riconosciuto la rivalutazione monetaria su una somma qualificata dalla ricorrente come penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'accordo del 2014 tutelava non solo la prestazione lavorativa ma anche la disponibilità dell'abitazione, sicché il recesso ingiustificato del datore integrava inadempimento delle obbligazioni pattuite e legittimava il cumulo tra il risarcimento contrattuale e l'indennità conseguente al licenziamento illegittimo. Ha inoltre escluso la riducibilità della somma ai sensi dell'art. 1384 c.c. nei termini prospettati dalla ricorrente, dichiarato inammissibile il motivo sulla maturazione del credito e sul quantum per difetto di specificità, e ha ritenuto infondato il motivo sulla rivalutazione monetaria, richiamando la giurisprudenza secondo cui sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Per denunciare un vizio di interpretazione contrattuale non basta richiamare in modo generico i canoni ermeneutici: occorre indicare quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato. In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a una interpretazione plausibile adottata dal giudice di merito.

  • art. 2 della legge n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta invalidità/inefficacia del licenziamento orale, ma la Corte ha esaminato la censura nel quadro dell'interpretazione dell'accordo e della disciplina del licenziamento già dichiarato illegittimo.

  • art. 18 della legge n. 300 del 1970

    L'ordine di reintegra e l'opzione del lavoratore rappresentano effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento; l'opzione è atto negoziale autonomo e non elimina i presupposti già maturati dell'obbligo contrattuale derivante dall'accordo di stabilità.

  • art. 1383 c.c.

    La Corte ha ritenuto legittimo il cumulo tra la somma pattuita in caso di recesso anticipato senza giusta causa e l'indennità dovuta per il licenziamento illegittimo, valorizzando l'autonomia negoziale e la diversa funzione delle attribuzioni.

  • art. 1384 c.c.

    La valutazione di eccessività della clausola penale e l'eventuale riduzione equitativa appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali; nel caso concreto la motivazione sulla congruità della somma è stata ritenuta adeguata.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    La doglianza è stata respinta per difetto di specificità: la parte avrebbe dovuto riportare puntualmente le contestazioni svolte in appello e consentire l'individuazione degli atti rilevanti.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e di autosufficienza, trascrivendo o indicando con precisione i passaggi degli atti e dei documenti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • artt. 1277 e 1382 c.c.

    È infondata la tesi per cui la somma dovuta sarebbe un mero debito di valuta non suscettibile di rivalutazione quando si tratti, in concreto, di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e di utilità economica perduta dal lavoratore.

  • art. 429, terzo comma, c.p.c.

    Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo va riconosciuto il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci una erronea interpretazione di una clausola contrattuale non è sufficiente invocare in astratto gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e perché la lettura del giudice di merito sia giuridicamente scorretta.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del merito semplicemente contrapponendo la propria lettura a quella accolta dalla sentenza impugnata.
  • L'opzione del lavoratore tra reintegrazione e indennità sostitutiva, prevista dalla disciplina del licenziamento illegittimo, è un atto negoziale autonomo che consegue alla declaratoria di illegittimità e non cancella i presupposti già maturati di ulteriori obblighi contrattuali derivanti da accordi accessori.
  • Se le parti hanno pattuito una tutela rafforzata in caso di recesso anticipato senza giusta causa, la somma convenuta può cumularsi con le conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo, quando il patto abbia autonoma funzione sanzionatoria/risarcitoria e riguardi più obbligazioni tra loro distinte.
  • La riduzione della clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti di un vizio di motivazione o di un evidente errore di diritto.
  • Le censure sul quantum devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con puntuale indicazione delle contestazioni svolte nei gradi di merito e degli atti rilevanti.
  • Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo sono suscettibili di rivalutazione monetaria e interessi, perché rappresentano l'utilità economica perduta dal lavoratore a causa dell'ingiustificato recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRCondominio
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.