Cassazione Civile, Ordinanza n. 03977/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione e il suo socio avevano impugnato distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2012: il primo, emesso nei confronti della società, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva; il secondo, emesso nei confronti del socio, contestava un maggior reddito personale Irpef conseguente alla rettifica del reddito sociale. In primo grado entrambi i ricorsi erano stati accolti. In appello, però, la commissione tributaria regionale aveva riformato le decisioni, ritenendo ragionevoli i criteri presuntivi utilizzati dall’Ufficio e insussistente la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dei principi sull’onere della prova, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale. Nel frattempo hanno anche chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo che le controversie erano state definite con procedura agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, producendo la documentazione delle domande e dei versamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha preso atto che gli avvisi di accertamento oggetto di lite erano stati validamente definiti in via agevolata, poiché risultavano presentate le domande e versati gli importi dovuti nei termini e nelle misure previste dalla normativa richiamata. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, in applicazione dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022. La declaratoria di estinzione ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato. Non è stata dunque esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi previsti comportano l’estinzione del giudizio relativo alla controversia definita
art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché il raddoppio del contributo unificato presuppone una statuizione di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
Cass. n. 25485/2018
richiamata per affermare che la declaratoria di estinzione esclude il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una controversia è validamente definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e ne risultano provati domanda e versamento, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce l’esame dei motivi di ricorso nel merito, poiché la lite cessa per effetto della sopravvenuta composizione normativa del rapporto tributario.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per definizione agevolata, perché tale effetto è collegato soltanto ai casi di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
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