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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11169/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni docenti di religione cattolica della scuola pubblica per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla reiterazione, per plurimi anni scolastici, di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, liquidando un risarcimento pari a cinque mensilità per alcuni lavoratori e a tre mensilità per altri. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell'art. 1 L. 186/2003. Sosteneva che il regime speciale dei docenti di religione cattolica, fondato sulla previsione di una quota del 30% da coprire con contratti annuali a tempo determinato e sulla variabilità del fabbisogno di personale, giustificherebbe la reiterazione dei contratti; lamentava inoltre che i giudici di merito avessero applicato ai docenti di religione i principi elaborati per i docenti delle materie curriculari, nonostante la peculiare disciplina di settore e in assenza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illegittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la decisione della Corte d'appello conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. In particolare, ha ribadito che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica costituisce abuso nella utilizzazione dei contratti a termine sia il protrarsi di rapporti annuali rinnovati automaticamente o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche, in mancanza del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva dei rapporti supera comunque le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno se provato, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    è il parametro processuale invocato per censurare la sentenza d'appello sotto il profilo della violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova in ordine all'illegittimità dell'utilizzo dei contratti a termine

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 1 L. 186/2003

    norma evocata dal ricorrente per sostenere la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica e la legittimità della reiterazione dei contratti a termine

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità posti a base della decisione

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    richiamato quale disciplina successiva che recepisce il criterio di liquidazione del danno da abuso del termine

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    escluso dalla Corte per le Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, l'abuso del contratto a termine può configurarsi sia quando i rapporti annuali siano reiterati senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche in assenza del concorso triennale, sia quando i rapporti siano discontinui ma la loro durata complessiva superi comunque tre annualità.
  • Quando il lavoratore deduce un abuso nella reiterazione dei contratti a termine, spetta all'amministrazione datrice provare la legittimità della causale che giustifica i singoli contratti infrannuali o la non computabilità di essi ai fini del superamento della soglia temporale rilevante.
  • Accertato l'abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine, il rimedio non è la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri legali previsti per l'abuso del termine, salva la prova di un maggior danno.
  • La disciplina speciale dei docenti di religione non esclude in astratto la tutela risarcitoria contro l'abuso del termine: la peculiarità del settore rileva solo per individuare le modalità lecite di assunzione e il regime della prova della causale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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