Cassazione Civile, Ordinanza n. 06876/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la società titolare di marchi ha agito contro un’altra impresa deducendo contraffazione di marchi e concorrenza sleale in relazione a prodotti recanti segni ritenuti confusori. Il Tribunale aveva accertato la contraffazione e la concorrenza sleale, inibito la prosecuzione delle attività di uso, produzione, importazione e detenzione dei prodotti, condannando la convenuta al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza, mentre aveva respinto le domande nei confronti di un’ulteriore convenuta. La Corte d’appello ha respinto le doglianze sull’imputabilità della condotta alla ricorrente e sulla non confondibilità dei segni, ma ha rideterminato il danno in misura inferiore, ritenendo non correttamente applicato il criterio del mancato guadagno o della royalty ragionevole e procedendo a liquidazione equitativa del lucro cessante. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su danno, prova e processo, sostenendo che non potesse riconoscersi il lucro cessante perché i prodotti contraffatti non erano stati effettivamente commercializzati ma soltanto sequestrati; 2) violazione delle stesse norme, assumendo che mancasse la prova dell’esistenza di un danno risarcibile e quindi della sua liquidazione equitativa; 3) violazione delle norme sulla quantificazione, lamentando che la Corte d’appello avesse liquidato il danno senza spiegare il criterio adottato e senza adeguata base di calcolo; 4) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione di quelle del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di concorrenza sleale e contraffazione, il danno risarcibile comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante e che quest’ultimo può essere riconosciuto anche quando l’attività illecita si sia arrestata a condotte prodromiche, purché sia provato un pregiudizio eziologicamente collegato. Ha ritenuto quindi corretto il principio applicato dalla Corte territoriale, secondo cui la mancata immissione sul mercato dei prodotti per effetto del sequestro non esclude di per sé il danno da lucro cessante, specie se l’illecito ha inciso sull’immagine e sull’apprezzamento dei consumatori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata, che aveva liquidato il danno in via equitativa e non sulla base del criterio della royalty ragionevole. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ribadendo che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
richiamato come norma sulla prova e quantificazione del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale; la Corte lo coordina con i criteri generali degli artt. 1223 e 2056 c.c.
il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno; tali categorie valgono anche per la concorrenza sleale e la contraffazione
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione nella liquidazione del danno
consente la liquidazione equitativa quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare; la Corte conferma l’uso di tale criterio
richiamato dalla ricorrente; non ritenuto decisivo nel caso concreto
richiamato come base della liquidazione del danno extracontrattuale e, per rinvio, della quantificazione equitativa del lucro cessante
richiamato in tema di onere della prova del danno; la Corte ritiene infondate le censure perché il danno era stato ritenuto provato nei suoi presupposti
richiamato per ultrapetizione/omessa pronuncia; non ravvisata violazione
richiamato in tema di valutazione delle prove; non ravvisata violazione
richiamato in tema di valutazione delle prove; non ravvisata violazione
richiamato in tema di spese processuali secondo soccombenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte delimita il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese entro il rispetto dei principi di legge
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In materia di contraffazione e concorrenza sleale, il danno risarcibile non è limitato alle vendite effettivamente perse, ma può comprendere anche il lucro cessante derivante dalla diminuzione dei ricavi o dall’erosione del posizionamento di mercato, purché sia provato il nesso eziologico con la condotta illecita.
- La mancata commercializzazione dei prodotti illeciti per effetto di sequestro o di altre vicende impeditive non esclude, di per sé, la configurabilità del danno da concorrenza sleale, quando l’attività prodromica abbia comunque inciso sull’immagine dell’impresa o sull’apprezzamento del pubblico.
- Le condotte preparatorie inequivocabilmente orientate alla realizzazione di atti di concorrenza sleale possono essere risarcibilmente rilevanti se integrano un pregiudizio concreto, coerentemente con la funzione preventiva anche del rimedio inibitorio.
- Il danno patrimoniale da discredito o perdita di posizionamento sul mercato va distinto dal danno non patrimoniale da lesione della reputazione, per evitare duplicazioni risarcitorie sulla medesima lesione.
- Quando il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in combinato disposto con l’art. 2056 c.c.; in cassazione non è censurabile la scelta equitativa se il ricorso presuppone una diversa lettura della motivazione di merito.
- La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere onerata delle spese.
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