Sentenza del 30/11/2021 n. 37369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'imposta di bollo (e correlate imposte/tasse ipotecarie e catastali) alla nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità collegata a una compravendita di immobile proveniente da successione. Il notaio aveva versato imposte ipotecarie/catastali nella misura fissa ma aveva ritenuto esente la formalità dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 e della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972; l'Agenzia ha invece sostenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita è una formalità prodromica e non una formalità direttamente consequenziale all'atto traslativo oneroso, quindi esclusa dall'esenzione e soggetta all'imposta di bollo fissa di Euro 59,00 oltre imposte/tasse ordinarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR che aveva dato ragione al notaio. La Corte ha ritenuto che il regime di esenzione/assorbimento previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 si applica solo agli atti espressamente assoggettati all'imposta di registro (atti traslativi a titolo oneroso e atti equiparati) e alle formalità direttamente conseguenti poste in essere per gli adempimenti catastali e nei registri immobiliari; l'accettazione tacita di eredità non è una di tali fattispecie perché può manifestarsi anche mediante comportamenti concludenti e non è di per sé atto traslativo oneroso. Pertanto la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nell'esenzione e resta soggetta all'imposta di bollo (Euro 59,00 secondo art. 3, comma 2‑bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) e alle imposte/tasse ipotecarie e catastali secondo le regole ordinarie. La Corte ha rigettato l'originario ricorso del contribuente e compensato le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
testo come modificato dal D.L. n. 104 del 2013, art. 26
La Corte interpreta la norma restrittivamente: l'esenzione/assorbimento dell'imposta di bollo e l'applicazione dell'imposta ipotecaria/catastale fissa (50 euro) si applicano solo agli atti espressamente assoggettati all'imposta di registro (atti traslativi onerosi indicati nei commi 1 e 2) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti.
Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1‑bis
Individua gli atti notarili relativi a diritti immobiliari soggetti all'imposta di bollo; va coordinata con l'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, ma non estende l'esenzione a formalità non direttamente conseguenti a trasferimenti onerosi.
Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2‑bis
Prevede l'imposta fissa di Euro 59,00 per la trascrizione, applicabile 'fuori dai casi' in cui opera il regime di esenzione previsto dall'art. 1, comma 1‑bis e dal D.Lgs. n. 23/2011; la Corte conferma che per la trascrizione dell'accettazione tacita trova applicazione tale misura fissa.
Ha modificato il regime prevedendo, fra l'altro, l'assoggettamento a misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale e l'adeguamento degli importi; la Corte richiama queste modifiche per distinguere i casi soggetti al regime speciale.
Norme sulle imposte ipotecarie e catastali e sull'obbligo del notaio di curare le trascrizioni per gli atti da lui ricevuti/autenticati nei termini; la Corte usa tali disposizioni per spiegare l'obbligo/operatività delle formalità ma non per estendere l'esenzione.
Codice Civile, artt. 2648, 476, 475, 485, 2650, 2657, 2671, 2678
Le norme del codice civile definiscono la disciplina dell'accettazione dell'eredità (espressa e tacita), gli effetti retroattivi e le regole della pubblicità immobiliare; la Corte le utilizza per sostenere che l'accettazione tacita è una fattispecie civilistica distinta dall'atto traslativo oneroso e non sempre costituisce titolo autonomo trascrivibile, quindi non rientra automaticamente nel regime fiscale favorevole.
Massime di principio
- Il regime di esenzione/assorbimento previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 3 si applica solo agli atti espressamente assoggettati all'imposta di registro (trasferimenti a titolo oneroso elencati all'art. 1 della Tariffa) e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti; non è estensibile per analogia.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, se non corrisponde a un atto traslativo oneroso e non è essa stessa atto soggetto a registrazione, non rientra nell'esenzione e resta soggetta alle imposte/tasse ordinarie (imposta di bollo fissa, imposta ipotecaria/tassa secondo le norme vigenti).
- Per valutare l'applicabilità dell'esenzione occorre verificare la natura sostanziale dell'atto/ formalità: se la formalità è 'direttamente conseguente' al trasferimento oneroso e misura gli effetti giuridici tipici del negozio traslativo, l'esenzione può operare; se la formalità attiene all'accertamento o alla pubblicità di fatti successori (accettazioni, acquisizioni per possesso), l'esenzione non opera.
- Le agevolazioni/esenzioni tributarie sono di interpretazione restrittiva: in dubbio, l'Amministrazione fiscale e la giurisprudenza privilegiano l'applicazione delle norme ordinarie salvo chiara previsione normativa in senso contrario.
- Nel procedimento pratico, verificare sempre la documentazione che giustifica la trascrizione (atto pubblico, scrittura autenticata, sentenza) e se tale documento è esso stesso atto soggetto a imposta di registro; in caso di trascrizione basata su atto diverso dalla compravendita, aspettarsi l'applicazione della tariffa fissa per il bollo e delle imposte ipotecarie/catastali ordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 1422 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 30 nov 2021Sentenza del 30/11/2021 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →