Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il creditore aveva intimato precetto per un credito risultante da titolo giudiziale e aveva poi avviato un pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro della debitrice. Dopo un pagamento parziale e successivi ulteriori pagamenti, la debitrice aveva opposto il pignoramento ex art. 615, comma 2, c.p.c. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la corte d’appello, ritenendo che al momento della consegna dell’atto di pignoramento all’UNEP residuasse ancora un credito non irrisorio, aveva escluso l’inesistenza originaria del diritto di procedere all’esecuzione, ma aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il successivo pagamento integrale del residuo, compensando le spese. In cassazione il creditore ha impugnato soprattutto la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., motivazione apparente o contraddittoria, ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché erronea applicazione del principio di soccombenza virtuale, assumendo che la compensazione fosse ingiustificata e che la corte territoriale avesse valorizzato fatti successivi alla domanda invece della situazione iniziale delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.: negli atti non risultava una copia autentica della sentenza impugnata recante attestazione di avvenuta pubblicazione, con data e numero identificativo, e la copia prodotta era priva di tali elementi essenziali. Poiché, per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la pubblicazione si perfeziona solo con l’attribuzione del numero identificativo e della data da parte del sistema tramite cancelliere, la mancanza di tale attestazione impedisce la verifica dell’esistenza e della tempestività dell’impugnazione e rende il ricorso improcedibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul regime delle spese, secondo il principio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione delle spese, che nel testo viene collegata alla necessità di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza e alla dedotta motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del contenuto della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamato in relazione ai criteri di interpretazione degli atti processuali

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato insieme ai criteri interpretativi degli atti processuali

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte affronti il merito della censura

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, munita dell’attestazione di avvenuta pubblicazione con data e numero identificativo, costituisce condizione di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
  • Per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la pubblicazione si perfeziona quando il sistema informatico, tramite il cancelliere, attribuisce al provvedimento data e numero identificativo; senza tali elementi non è verificabile l’effettiva esistenza del provvedimento impugnato né la tempestività del ricorso.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
  • La censura sulla compensazione delle spese resta logicamente assorbita quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di procedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.