Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il creditore aveva intimato precetto per un credito risultante da titolo giudiziale e aveva poi avviato un pignoramento presso terzi nei confronti del datore di lavoro della debitrice. Dopo un pagamento parziale e successivi ulteriori pagamenti, la debitrice aveva opposto il pignoramento ex art. 615, comma 2, c.p.c. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la corte d’appello, ritenendo che al momento della consegna dell’atto di pignoramento all’UNEP residuasse ancora un credito non irrisorio, aveva escluso l’inesistenza originaria del diritto di procedere all’esecuzione, ma aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il successivo pagamento integrale del residuo, compensando le spese. In cassazione il creditore ha impugnato soprattutto la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., motivazione apparente o contraddittoria, ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché erronea applicazione del principio di soccombenza virtuale, assumendo che la compensazione fosse ingiustificata e che la corte territoriale avesse valorizzato fatti successivi alla domanda invece della situazione iniziale delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.: negli atti non risultava una copia autentica della sentenza impugnata recante attestazione di avvenuta pubblicazione, con data e numero identificativo, e la copia prodotta era priva di tali elementi essenziali. Poiché, per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la pubblicazione si perfeziona solo con l’attribuzione del numero identificativo e della data da parte del sistema tramite cancelliere, la mancanza di tale attestazione impedisce la verifica dell’esistenza e della tempestività dell’impugnazione e rende il ricorso improcedibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla debitrice
richiamato nei motivi sul regime delle spese, secondo il principio della soccombenza
richiamato per contestare la compensazione delle spese, che nel testo viene collegata alla necessità di gravi ed eccezionali ragioni
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza e alla dedotta motivazione apparente
richiamato quale parametro del contenuto della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato in relazione ai criteri di interpretazione degli atti processuali
richiamato insieme ai criteri interpretativi degli atti processuali
richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte affronti il merito della censura
norma decisiva: la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità
richiamato per la difesa personale del ricorrente in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, munita dell’attestazione di avvenuta pubblicazione con data e numero identificativo, costituisce condizione di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
- Per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la pubblicazione si perfeziona quando il sistema informatico, tramite il cancelliere, attribuisce al provvedimento data e numero identificativo; senza tali elementi non è verificabile l’effettiva esistenza del provvedimento impugnato né la tempestività del ricorso.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
- La censura sulla compensazione delle spese resta logicamente assorbita quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare di procedibilità.
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