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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09555/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva, con cui l’amministrazione doganale ha contestato la validità dei certificati di origine preferenziale Form A presentati per una partita di maglieria di cotone dichiarata proveniente dal Bangladesh, ritenendoli falsi e recuperando i maggiori diritti di confine. La società ha impugnato l’atto sostenendo, nei gradi di merito, che il procedimento di verifica doganale sarebbe stato viziato dall’omessa applicazione delle garanzie del procedimento penale in presenza di indizi di reato; che la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante non sarebbe stata valutata o sarebbe stata male apprezzata; e che, comunque, la società aveva agito in buona fede e con legittimo affidamento, essendo l’errore riconducibile a un comportamento dell’autorità doganale e non a condotte dell’esportatore. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme invocate in tema di inutilizzabilità delle prove raccolte senza garanzie penali; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto assenti o irrilevanti prove prodotte, in particolare la sentenza penale assolutoria; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione della sentenza penale; (4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 220, par. 2, lett. b), del regolamento doganale, per avere negato la buona fede e l’affidamento dell’importatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli elementi raccolti in sede doganale o di polizia tributaria sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale anche se acquisiti senza le formalità e le garanzie proprie del processo penale, salvo che siano in gioco diritti fondamentali o specifiche ipotesi di inutilizzabilità previste dalla disciplina tributaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della sentenza penale assolutoria, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui mirava a una nuova valutazione delle prove, e infondato nella parte relativa alla buona fede: il legittimo affidamento del contribuente, in materia doganale, opera solo se l’errore dipende da un comportamento attivo delle autorità competenti, tale da trarre in inganno un operatore diligente; non è sufficiente il comportamento meramente passivo dell’amministrazione né le false dichiarazioni dell’esportatore. Poiché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato tali principi, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/92

    Il recupero a posteriori dei dazi è precluso solo se l’importatore, che abbia osservato le prescrizioni vigenti, sia incorso in errore per effetto di un comportamento attivo dell’autorità doganale idoneo a ingannarlo; non basta il comportamento passivo dell’amministrazione.

  • art. 191 c.p.p.

    La regola di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti opera nel processo penale, ma non si estende automaticamente al procedimento di accertamento tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per imporre una diversa lettura della prova documentale.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta accertata la falsità del certificato di origine, l’onere di provare la correttezza delle informazioni o l’errore imputabile alle autorità emittenti ricade sull’importatore.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni e gli indizi non possono essere contestati in cassazione per ottenere una diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario sono utilizzabili anche elementi acquisiti irritualmente in sede penale o di polizia, salvo che una specifica norma tributaria ne preveda l’inutilizzabilità o che siano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante non è di per sé decisiva nel giudizio tributario, se il thema decidendum riguarda presupposti diversi, come la buona fede dell’importatore e la legittimità del recupero doganale.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente in diritto in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
  • In materia doganale il legittimo affidamento dell’importatore impedisce il recupero dei dazi solo quando l’errore derivi da un comportamento attivo dell’autorità competente, obiettivamente idoneo a trarre in inganno un operatore diligente e in buona fede.
  • Accertata dall’autorità doganale la falsità del certificato di origine, grava sull’importatore l’onere di dimostrare la correttezza dei dati forniti dall’esportatore oppure l’errore colpevole dell’autorità emittente; le mere dichiarazioni inesatte dell’esportatore non bastano a fondare l’affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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