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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21422/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per detenzione di sostanza stupefacente (hashish) in quantità pari a grammi 14,6, ritenuta destinata alla cessione a terzi in base al confezionamento e alle circostanze del fatto. Con il ricorso sono stati dedotti, in sostanza: la violazione di legge per erronea valutazione della prova sulla destinazione allo spaccio della sostanza; l'eccessività della pena; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; la doglianza contro il provvedimento di espulsione disposto nei confronti dell'imputato, ritenuto immotivato e non preceduto da un adeguato bilanciamento tra interesse pubblico e vita familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi mirassero, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito e della prova, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte di appello avesse motivato in modo logico e coerente sia sulla destinazione allo spaccio della sostanza sia sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. È stata inoltre ritenuta generica e reiterativa la censura relativa all'espulsione, poiché l'imputato non aveva allegato elementi concreti sulle proprie condizioni personali e familiari né aveva dimostrato la titolarità di un titolo di soggiorno rilevante. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di hashish ritenuta destinata alla cessione a terzi

  • art. 62-bis c.p.

    invocato dalla difesa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene corretta la loro esclusione sulla base della valutazione dei criteri di merito

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena valutati dal giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria

  • art. 62-bis cod. peR.

    richiamo testuale al medesimo istituto delle attenuanti generiche, contestato dal ricorrente

  • art. 24, comma 5, d.P.R. 394/1999

    norma richiamata implicitamente nel passaggio sull'espulsione, in relazione al bilanciamento tra sicurezza sociale e vita familiare e all'onere di allegazione delle condizioni personali

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più plausibile dalla difesa.
  • La censura sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. reputati prevalenti e della mancanza di elementi positivi meritevoli di favorevole apprezzamento.
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non è sufficiente lamentare una pena ritenuta eccessiva senza evidenziare un vizio di motivazione o di legalità.
  • La contestazione del provvedimento di espulsione richiede allegazioni specifiche e concrete sulle condizioni personali e familiari dell'interessato; in mancanza, non può operarsi alcun bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e diritto alla vita familiare.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non risultanti nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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