Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione, in forma consumata e tentata. Uno dei ricorrenti ha censurato: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere due testi; la motivazione sulla responsabilità per due capi di imputazione; il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità; il mancato esonero dalla recidiva; il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza. L'altra ricorrente ha contestato: la qualificazione del fatto sub 2 come tentato furto in abitazione; il vizio di motivazione sulla stessa qualificazione; il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; l'erronea valutazione probatoria sul capo 3, ritenuto furto consumato, anche sulla base di un riconoscimento fotografico e di ulteriori accertamenti degli operanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, perché la richiesta era esplorativa e l'integrazione probatoria in appello è eccezionale. Ha dichiarato inammissibili i motivi che riproponevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale sulla responsabilità e sulla qualificazione dei fatti. Ha inoltre ritenuto inammissibili, perché attinenti al trattamento sanzionatorio, i motivi relativi alle attenuanti, alla recidiva e alle attenuanti generiche, evidenziando che la Corte di merito aveva motivato in modo incensurabile sul valore dei beni sottratti, sulle modalità dell'azione e sui precedenti penali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non è citato nel testo; non pertinente
non è citato nel testo; il testo riguarda furto in abitazione, consumato e tentato
richiamato solo implicitamente per la configurazione del tentativo, valutato in base all'idoneità causale e all'univocità degli atti
richiamato implicitamente per l'attenuante del danno di lieve o speciale tenuità, negata per il valore non esiguo dei beni sottratti
richiamato implicitamente in relazione alla recidiva contestata e non esclusa per i precedenti penali
richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche, negate e non prevalenti rispetto alla recidiva
richiamato implicitamente con riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ammessa solo in via eccezionale
il ricorso di legittimità è stato scrutinato sotto il profilo della manifesta infondatezza e dell'inammissibilità dei motivi
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello ha carattere eccezionale: la relativa richiesta è infondata se la Corte territoriale ha motivato in modo non illogico sulla sua non indispensabilità e se la censura mira solo a un riesame esplorativo della prova.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità del tentativo, l'idoneità degli atti va valutata ex ante e la univocità può essere desunta anche dagli atti preparatori, non solo da quelli esecutivi, quando la condotta sia oggettivamente orientata alla realizzazione del reato.
- Le doglianze su attenuanti, recidiva e attenuanti generiche sono inammissibili quando investono il merito del trattamento sanzionatorio e la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua sul valore del danno, sulle modalità della condotta e sui precedenti penali.
- Il riconoscimento della responsabilità penale può fondarsi su un compendio probatorio plurimo; in cassazione non è consentita una nuova lettura del materiale probatorio se la Corte di merito ha già dato conto in modo logico delle ragioni della decisione.
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