Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto, nella qualità di perito estimatore di una società poi dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado del delitto di falso in attestazioni o relazioni del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore o del perito, in concorso, in ambito fallimentare. La sentenza di appello aveva confermato la condanna del Tribunale. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) vizio di motivazione e erronea ricostruzione del compendio probatorio, sostenendo che la motivazione di merito fosse scorretta; 2) vizio sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando la risposta della Corte territoriale alle censure già proposte in appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha ritenuto il terzo motivo generico, osservando che la richiesta di sostituzione della pena non era stata articolata in appello con l'indicazione specifica dei punti e delle ragioni di fatto e di diritto richiesti dall'art. 581 c.p.p.; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego con argomenti logici, valorizzando i precedenti penali della stessa indole e una prognosi sfavorevole sulla capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione
art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall.
richiamato come base della responsabilità fallimentare contestata
richiamato come fattispecie sostanziale integrata nel capo di imputazione
richiede la specifica indicazione dei punti impugnati e delle ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito o delle prove: il vizio non può essere trasformato in una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso è inammissibile o non scrutinabile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
- Le doglianze relative alle pene sostitutive costituiscono un autonomo punto della decisione e devono essere specificamente dedotte nei motivi di impugnazione; la generica richiesta di sostituzione della pena non consente di censurare il diniego pronunciato in appello.
- Il diniego delle pene sostitutive è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione manifestamente illogica; è congrua la valutazione di merito che fondi il rigetto su precedenti penali della stessa indole e su una prognosi sfavorevole circa la capacità a delinquere.
Come è indicizzato
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