Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo, ritenuto non idoneo a consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi contro la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Cuneo, confermando la sua responsabilità per furto pluriaggravato e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo deduceva genericamente l'erroneità della motivazione sulla responsabilità, ma senza individuare specifici passaggi, elementi di prova o vizi logici della decisione impugnata; la censura è stata ritenuta un mero dissenso non autosufficiente e quindi inammissibile in cassazione, perché priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di censura; una doglianza meramente assertiva o di dissenso generico è inammissibile perché non consente di individuare i punti della motivazione contestati e di esercitare il sindacato di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente gli errori di diritto o i vizi logici dedotti.
- Non è ammissibile un motivo che si risolva in un mero dissenso sulla valutazione di responsabilità senza la precisa indicazione degli elementi di fatto o di prova trascurati o male apprezzati dal giudice di merito.
- La genericità del motivo, specie quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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