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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per minaccia pronunciata dal giudice di pace resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Lucca che lo aveva condannato per il reato di minaccia. In cassazione ha proposto quattro motivi: i primi tre per violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sulla valutazione della prova e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; il quarto per omessa assunzione di prova decisiva, lamentando la mancata escussione di ulteriori testimoni e l'acquisizione di ulteriori elementi oggettivi a riscontro delle dichiarazioni accusatorie. Con memoria ha ribadito le ragioni dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente accertato l'integrazione del fatto e la coscienza e volontà dell'imputato di pronunciare espressioni idonee a ledere la libertà di autodeterminazione della persona offesa, precisando che per il reato non è richiesto il dolo specifico. Anche il quarto motivo è stato ritenuto generico.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia è integrato dalla coscienza e volontà di profferire espressioni idonee a ledere la libertà di autodeterminazione della persona offesa; non è richiesto il dolo specifico.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura che mira a una rivalutazione del compendio probatorio e che ripropone questioni già vagliate è inammissibile in sede di legittimità; la doglianza sulla prova decisiva deve essere specifica e non meramente assertiva.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per la proposizione di motivi non consentiti nel giudizio di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, né possono essere riproposte in modo meramente reiterativo censure già esaminate dai giudici di merito.
  • In tema di minaccia, la responsabilità richiede la coscienza e volontà di pronunciare espressioni oggettivamente idonee a comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa; non occorre il dolo specifico.
  • La deduzione di omessa assunzione di prova decisiva deve indicare in modo puntuale la decisività del mezzo istruttorio pretermesso e non può risolversi in generiche richieste di ulteriori testimoni o riscontri.
  • La genericità o l'inammissibilità dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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