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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso sul merito della condanna già confermata in appello, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato, quanto alla responsabilità, la condanna pronunciata in primo grado. Due ricorsi denunciavano il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata revoca o sospensione della provvisionale. Un ricorrente lamentava in termini del tutto generici il vizio di motivazione della sentenza. Un altro deduceva il vizio di motivazione per il mancato raggiungimento della prova in ordine al reato contestato. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano aspecifiche, generiche e prive di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, già idoneamente argomentata dalla Corte territoriale sui punti devoluti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che ricorrano cause di esclusione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche, aspecifiche o meramente assertive, prive di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione.
  • Non è sufficiente dedurre il vizio di motivazione in modo stereotipato: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne le concrete illogicità o lacune.
  • Le doglianze sulla responsabilità, sulle attenuanti generiche o sulla provvisionale non possono essere accolte se non articolate in modo puntuale e se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione idonea sui relativi punti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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