Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilit e0 quale amministratore di una societ e0 fallita per pi f9 reati fallimentari, escludendo la recidiva e eliminando le statuizioni civili. Con il primo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo 6), sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della riforma Orlando. Con il secondo motivo ha censurato la formula assolutoria adottata per il capo 5) ( b4perch e9 il fatto non costituisce reato b4) chiedendo la pi f9 ampia formula b4perch e9 il fatto non sussiste b4; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile perch e9 mirava a una rivalutazione del merito e, comunque, la censura era generica, poich e9 il tema contestato riguardava l'errata imputazione contabile di ricavi all'anno 2014 invece che al 2015, non l'effettivit e0 delle operazioni. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato l'affermazione di responsabilit e0 per i delitti di bancarotta semplice sub 6) e sub 7), deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla data di insorgenza del dissesto e alla ricostruzione dei fatti; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perch e9 formulate in modo meramente fattuale, volte a sollecitare una diversa lettura delle prove e non a denunciare un vero travisamento decisivo. Con il quinto motivo ha lamentato vizi motivazionali sulla conferma della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio delle imprese commerciali e dell'incapacit e0 di esercitare uffici direttivi; anche tale motivo e8 stato ritenuto inammissibile perch e9 generico e assertivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, in applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della riforma Orlando. Ha inoltre ritenuto inammissibili gli altri motivi perch e9 diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, affetti da genericit e0 o comunque non idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito, quindi, resta ferma quanto alla responsabilit e0 penale per i reati fallimentari contestati, con esclusione della recidiva e delle statuizioni civili gi e0 disposte in appello.
Norme richiamate
norma contestata tra i reati fallimentari posti a base della condanna; la Corte non ne rilegge il merito, ma conferma l'inammissibilit e0 delle doglianze sulla responsabilit e0
richiamato quale base normativa della responsabilit e0 per bancarotta semplice contestata ai capi di imputazione
art. 223, comma secondo, l.fall.
richiamato per il profilo di falsit e0 del bilancio; la Corte osserva che il vizio concerneva la violazione del principio di competenza contabile
la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina
art. 2, comma quarto, cod. pen.
in tema di successione di leggi nel tempo, il criterio della legge pi f9 favorevole viene applicato confrontando le diverse discipline della sospensione della prescrizione
norma introdotta dalla legge n. 134 del 2021 richiamata nel confronto con la disciplina precedente della prescrizione
richiamato per spiegare l'interesse dell'imputato ad ottenere formule assolutorie pi f9 ampie, per i diversi effetti nei giudizi civili
richiamato unitamente all'art. 652 c.p.p. per i diversi effetti delle formule assolutorie nei giudizi disciplinari e risarcitori
Massime di principio
- Ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla riforma Orlando, non essendo operante una sua abrogazione retroattiva da parte delle riforme successive.
- Il motivo di ricorso che contesta la prescrizione e8 manifestamente infondato quando si fonda su una disciplina della sospensione del tempo di prescrizione incompatibile con il dato normativo applicabile ratione temporis.
- L'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza assolutoria con formula meno ampia sussiste anche per i differenti effetti extrapenali connessi alle diverse formule, ma la censura deve investire realmente il contenuto della motivazione e non tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- In sede di legittimit e0 non e8 consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il travisamento della prova e8 deducibile solo quando si denunci l'erronea trasposizione di un dato probatorio decisivo, in termini di oggettiva e incontrovertibile distorsione, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le censure che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono generiche e inammissibili.
- Le doglianze sulla pena accessoria o sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e non meramente assertive; in difetto, il motivo e8 inammissibile.
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