Cassazione Civile, Ordinanza n. 00734/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla maggiorazione figurativa dei contributi per asserita esposizione qualificata all'amianto, ai sensi della L. n. 257/1992. La Corte d'appello, riformando la decisione, aveva escluso il beneficio nei suoi confronti ritenendo non provata l'esposizione qualificata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di testimonianze rilevanti sull'attività svolta e sull'esposizione all'amianto; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per errata valutazione delle presunzioni e dei parametri tecnici relativi all'esposizione; (3) violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 quanto al riconoscimento del beneficio previdenziale; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di ricostituzione dei contributi previdenziali, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché diretto a rimettere in discussione valutazioni istruttorie riservate al giudice di merito, e il secondo e terzo motivo perché miravano a contestare il merito dell'accertamento tecnico sulla concreta esposizione all'amianto, accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ha giudicato infondato il quarto motivo perché non vi era omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva deciso nel merito negando il beneficio sulla base dell'esclusione dell'esposizione qualificata. Il quinto motivo è stato assorbito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'INPS e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la causa non aveva ad oggetto direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, ma l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è invocabile nei limiti rigorosi previsti dal nuovo testo, e non consente di riesaminare il merito delle valutazioni istruttorie e tecniche compiute dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure in realtà miravano a contestare accertamenti di fatto e la valutazione della prova tecnica.
Le doglianze sulle presunzioni non sono state accolte perché orientate a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito in ordine all'esposizione all'amianto.
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
La norma sul beneficio previdenziale per esposizione all'amianto è richiamata quale fondamento della domanda, ma nel caso concreto il beneficio è stato negato per difetto di prova dell'esposizione qualificata.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide la domanda con esito sfavorevole dopo averla esaminata nel merito.
Le censure sulle spese sono state assorbite dal rigetto del ricorso; la Corte ha comunque confermato la condanna alle spese del soccombente.
L'esonero dalle spese non si applica quando la controversia riguarda l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e non una prestazione previdenziale domandata direttamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato nel quadro della lite di merito in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma non è stato oggetto di accoglimento nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze apparentemente in diritto in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica: se la censura mira al merito dell'accertamento di fatto, è inammissibile.
- L'accertamento tecnico condiviso dal giudice di merito sulla concreta esposizione a un fattore nocivo integra un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito decide espressamente o implicitamente sulla domanda, anche negandola perché ritiene insussistente il presupposto fattuale o giuridico invocato.
- L'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi aventi ad oggetto diretto una prestazione previdenziale o assistenziale, non anche quando la prestazione sia solo conseguenza indiretta di un accertamento distinto.
- Nel contenzioso sul beneficio contributivo per esposizione ad amianto, il riconoscimento del diritto presuppone la prova dell'esposizione qualificata nei periodi e nelle modalità rilevanti; in mancanza, la domanda va respinta.
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