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Parere

Parere n. 1658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 19 gennaio 2026 del Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi; b) del provvedimento del 29 novembre 2025 del Gruppo Carabinieri forestale -OMISSIS- che non ha riconosciuto l’eccezionalità della prestazione del militare.

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto della richiesta di avvio della procedura di avanzamento per meriti eccezionali ai sensi dell’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il diniego della sua richiesta di avanzamento per meriti eccezionali. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 850 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, nonché carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere. Ha inoltre valorizzato l’incarico di Comandante in sede vacante svolto per un periodo determinato. Il ricorrente ha formulato anche istanza cautelare e domande di accertamento e condanna dell’Amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari per la promozione al grado superiore.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi, esaminati unitariamente. L’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare prevede che la procedura di avanzamento per meriti eccezionali sia avviata esclusivamente su proposta dell’ufficiale generale dal quale il militare dipende; non è quindi consentita l’attivazione su istanza del diretto interessato. La natura premiale, straordinaria ed eccezionale dell’istituto giustifica sia l’iniziativa officiosa sia un’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dei comportamenti, dell’eccezionalità dei servizi e delle qualità necessarie per l’esercizio delle funzioni superiori. Il sindacato di legittimità è limitato ai casi di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità. Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva proceduto a una valutazione negativa dei meriti del ricorrente, ma aveva rilevato preliminarmente l’assenza del presupposto procedurale costituito dalla proposta dell’ufficiale generale competente. Le contestazioni del ricorrente si risolvevano pertanto in un dissenso soggettivo rispetto a una valutazione amministrativa non ancora compiuta; inoltre, non erano emerse situazioni di servizio oggettivamente eccezionali tali da rendere illogica o arbitraria la mancata attivazione d’ufficio del procedimento. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eventuale inammissibilità, nel ricorso straordinario, delle domande di accertamento e condanna a un facere.

Osservazioni

Art. 1062 d.lgs. n. 66/2010 - Iniziativa della procedura

La procedura di avanzamento per meriti eccezionali può essere avviata esclusivamente su proposta dell’ufficiale generale da cui il militare dipende e non può essere attivata mediante una domanda del diretto interessato.

Natura dell’avanzamento per meriti eccezionali

L’istituto ha natura premiale, straordinaria ed eccezionale e costituisce una deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera; deve pertanto essere interpretato e applicato restrittivamente.

Sindacato sulla discrezionalità amministrativa

La valutazione dell’Amministrazione in materia di istituti premiali è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.

Carenza di istruttoria e valutazione dei meriti

Non può configurarsi un difetto di istruttoria nella valutazione dei meriti quando il procedimento non è stato avviato per mancanza della proposta dell’ufficiale generale competente. Il dissenso soggettivo del militare sulla propria carriera non dimostra l’illegittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 1062 d.lgs. n. 66/2010

    La procedura di avanzamento per meriti eccezionali è avviata esclusivamente su proposta dell’ufficiale generale da cui il militare dipende.

    La disposizione esclude l’iniziativa del diretto interessato e riserva all’Amministrazione l’avvio della procedura, in ragione della natura eccezionale e premiale dell’istituto.

  • art. 850 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il parere non ne sviluppa uno specifico esame interpretativo.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di motivazione dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta fondata, poiché il diniego era fondato sull’assenza del presupposto procedurale necessario per l’avvio della procedura.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La censura relativa all’obbligo di motivazione del provvedimento sul ricorso gerarchico è stata assorbita nella valutazione complessiva di infondatezza delle doglianze.

  • art. 34 d.lgs. n. 104/2010

    La domanda di condanna dell’Amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla promozione è stata formulata dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall’esame della relativa ammissibilità nel ricorso straordinario.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato deciso mediante parere della Sezione, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Massime di principio

  • La procedura di avanzamento per meriti eccezionali prevista dall’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare non può essere attivata su domanda del militare interessato, ma richiede l’iniziativa dell’ufficiale generale dal quale il militare dipende.
  • L’avanzamento per meriti eccezionali, in quanto deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera e forma elevata di ricompensa, deve essere interpretato e applicato restrittivamente.
  • Le valutazioni amministrative relative agli istituti premiali sono caratterizzate da accentuata discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.
  • La mancata attivazione d’ufficio della procedura di avanzamento per meriti eccezionali non è illegittima se non emergono elementi oggettivi di eccezionalità del servizio tali da rendere arbitraria, illogica o irragionevole la scelta amministrativa.
  • Il giudizio soggettivo del militare sulla propria carriera e sui propri meriti non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità della mancata proposta di avanzamento, soprattutto quando l’Amministrazione non abbia ancora proceduto alla valutazione di merito per difetto del presupposto di iniziativa.

Avanzamento per meriti eccezionali di un appartenente all’Arma dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del rigetto della richiesta di avvio della procedura di avanzamento per meriti eccezionali prevista dall’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare.

Premesse e domanda del ricorrente

Il militare aveva chiesto il riconoscimento dell’avanzamento per meriti eccezionali, valorizzando anche l’incarico di Comandante in sede vacante svolto presso un Nucleo forestale in assenza del sottufficiale previsto in organico. La richiesta era stata trasmessa per via gerarchica con parere contrario e respinta perché l’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare non consente al diretto interessato di attivare la procedura, la quale richiede una proposta dell’ufficiale generale competente.

Il successivo ricorso gerarchico era stato respinto. Nel ricorso straordinario il militare ha dedotto violazione degli artt. 1062 e 850 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, oltre a carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere. Ha chiesto anche la sospensione dell’atto, l’accertamento del diritto alla progressione e la condanna dell’Amministrazione a promuovere gli adempimenti necessari per l’avanzamento.

Contraddittorio e oggetto del giudizio

Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché il ricorrente aveva replicato alla relazione ministeriale. La controversia è stata individuata nella legittimità del rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della domanda di avanzamento per meriti eccezionali.

Disciplina e natura dell’istituto

L’art. 1062 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che l’avvio della procedura spetta esclusivamente all’ufficiale generale dal quale il militare dipende. Ne consegue che il diretto interessato non può pretendere l’apertura della procedura mediante una propria istanza.

La soluzione è ritenuta coerente con la natura dell’istituto, che ha carattere premiale, straordinario ed eccezionale. La valutazione richiede l’apprezzamento dell’eccezionale importanza dei servizi prestati, delle qualità intellettuali, culturali e professionali del militare e dell’affidamento che egli possa svolgere le funzioni del grado superiore. L’avanzamento per meriti straordinari rappresenta una deroga ai meccanismi ordinari di progressione e, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, deve essere interpretato restrittivamente.

Discrezionalità e limiti del sindacato

Il parere richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la discrezionalità dell’Amministrazione è particolarmente ampia negli istituti premiali e cresce con il livello della ricompensa. Il sindacato di legittimità può pertanto rilevare soltanto vizi quali il travisamento dei fatti o la macroscopica illogicità.

In caso di incertezza tra un riconoscimento premiale ordinario e una promozione per merito straordinario, deve essere privilegiata l’applicazione della disciplina dei meriti ordinari, poiché la promozione straordinaria costituisce una misura eccezionale e derogatoria.

Valutazione dei motivi

Le censure sono state esaminate unitariamente e ritenute infondate. Il Consiglio di Stato ha osservato che la procedura non poteva essere avviata su richiesta del militare. Inoltre, l’Amministrazione non aveva ancora compiuto una valutazione sostanziale dei suoi meriti, avendo respinto la domanda per la mancanza del presupposto procedurale della proposta dell’ufficiale generale.

Le doglianze relative all’inadeguatezza della valutazione della carriera si risolvevano quindi in un dissenso soggettivo rispetto a una valutazione amministrativa che, in concreto, non era stata effettuata. Non sono emerse, inoltre, circostanze oggettivamente eccezionali tali da rendere illogica, irragionevole o arbitraria la mancata attivazione d’ufficio della procedura.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell’istanza cautelare. Ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eventuale inammissibilità, nel ricorso straordinario, delle domande di accertamento e di condanna a un facere. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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