Parere n. 1657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dall’Impresa edile Giada S.r.l. e dalla società Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. contro la Regione Puglia e nei confronti del Comune di Polignano a mare per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. 11808 del 4 dicembre 2023 della Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbane, avente ad oggetto “Piano di lottizzazione Agape - Parco dei Trulli”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota regionale prot. n. 11808 del 4 dicembre 2023, relativa al piano di lottizzazione privato "Agape – Parco dei Trulli", con richiesta di attivazione del potere sostitutivo e nomina di un commissario ad acta
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le ricorrenti avevano presentato al Comune di Polignano a Mare, il 2 marzo 2020, un progetto di piano di lottizzazione di iniziativa privata, successivamente integrato, senza ottenere una conclusione del procedimento nonostante solleciti e diffida. Avevano quindi chiesto alla Regione Puglia di esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 22, comma 5, della legge n. 136/1999, anche in relazione all’art. 21 del d.P.R. n. 380/2001, mediante nomina di un commissario ad acta. La Regione, anziché nominare il commissario, aveva nuovamente sollecitato il Comune a fornire aggiornamenti. Le ricorrenti hanno impugnato tale nota deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 10-bis e 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 21 e 22, comma 5, della legge n. 136/1999 e dell’art. 21 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione. Hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto e l’accertamento dell’obbligo regionale di provvedere sulla richiesta di nomina del commissario ad acta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha escluso che la nota regionale impugnata avesse natura meramente interlocutoria. L’art. 22 della legge n. 136/1999 stabilisce che l’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata conformi alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti deve intervenire entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa; l’inutile decorso del termine legittima la richiesta di intervento sostitutivo e la nomina del commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale. Nel caso concreto il Comune era rimasto ingiustificatamente inerte per un periodo pluriennale, senza indicare carenze documentali o progettuali, e la carenza di personale non poteva giustificare l’inerzia. La Regione, a fronte della richiesta degli interessati, avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo e nominare un commissario ad acta; il reiterato sollecito al Comune ha costituito un diniego sostanziale, ingiustificato e contrario ai principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. Non sono state ritenute idonee giustificazioni né l’esigenza di evitare oneri finanziari al Comune né la volontà di non interferire con la discrezionalità comunale nella gestione del territorio, poiché tali ragioni vanificherebbero la funzione del potere sostitutivo previsto dalla legge. Il ricorso è stato tuttavia accolto nei limiti precisati in motivazione: l’intervento sostitutivo impone l’esame e l’istruttoria del piano, ma non la sua approvazione. L’approvazione dello strumento attuativo resta infatti espressione della discrezionalità dell’autorità competente, poiché tra piano regolatore generale e piano attuativo sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, non di automatica coincidenza.
Osservazioni
Inerzia comunale e termine per l’approvazione del piano attuativo
L’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti deve intervenire entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dagli elaborati prescritti; l’inerzia protrattasi dal 2020, in assenza di contestazione di carenze documentali o progettuali, integra il presupposto per l’intervento sostitutivo regionale.
Potere sostitutivo regionale e nomina del commissario ad acta
A fronte dell’inerzia dell’ente locale e della richiesta degli interessati, la Regione deve esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 22, comma 5, della legge n. 136/1999 mediante la nomina di un commissario ad acta, il quale deve svolgere la necessaria istruttoria e concludere il procedimento.
Natura non meramente interlocutoria della nota regionale
La reiterazione di solleciti al Comune, senza esercitare il potere sostitutivo espressamente previsto dalla legge, non costituisce un atto meramente interlocutorio, ma integra un diniego sostanziale e ingiustificato della richiesta delle ricorrenti.
Irrilevanza delle carenze organizzative e finanziarie dell’ente locale
La carenza di personale del Comune e l’esigenza di evitare oneri finanziari derivanti dalla nomina del commissario non possono giustificare l’inerzia né il mancato esercizio del potere sostitutivo regionale.
Limiti dell’intervento sostitutivo
Il commissario ad acta deve esaminare e istruire il piano attuativo, ma l’intervento sostitutivo non comporta l’obbligo di approvare il piano. L’approvazione resta subordinata alla valutazione discrezionale dell’autorità competente circa l’opportunità di attuare le previsioni urbanistiche generali.
Norme richiamate
art. 22, commi 1 e 5, legge 30 aprile 1999, n. 136
L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata dagli elaborati previsti; l’infruttuosa decorrenza del termine costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo e la nomina del commissario ad acta.
Il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni legittima il privato a chiedere l’intervento sostitutivo regionale; la Regione, su richiesta dell’interessato, deve nominare un commissario ad acta per l’esame e la definizione del procedimento.
art. 21, legge 30 aprile 1999, n. 136
L’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del deposito, con la documentazione prescritta.
La disposizione è richiamata quale espressione della necessità di concludere entro termini determinati i procedimenti urbanistici.
art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato su istanza di parte, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole della decisione.
art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti tra i motivi di impugnazione, ma il parere non sviluppa una distinta valutazione sul suo specifico ambito applicativo.
art. 21, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base del potere sostitutivo urbanistico invocato dalle ricorrenti.
art. 97 Costituzione
Il mancato esercizio del potere sostitutivo, a fronte di un’inerzia comunale ingiustificata e protratta, è ritenuto contrario ai principi costituzionali di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando un piano attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici vigenti non viene approvato entro il termine previsto dall’art. 22 della legge n. 136/1999, l’interessato è legittimato a chiedere l’intervento sostitutivo regionale e la nomina di un commissario ad acta.
- La Regione, ricevuta la richiesta di intervento sostitutivo a fronte dell’inerzia comunale, non può limitarsi a reiterare solleciti all’ente inadempiente, ma deve esercitare il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta.
- Le carenze di personale o le difficoltà organizzative dell’ente locale non giustificano il superamento dei termini procedimentali né l’omessa conclusione del procedimento urbanistico.
- L’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta è finalizzato a garantire l’istruttoria e la conclusione del procedimento, ma non vincola l’autorità competente all’approvazione del piano attuativo.
- La conformità del piano attuativo allo strumento urbanistico generale non determina un automatismo approvativo: tra piano generale e strumento attuativo sussiste un rapporto di compatibilità, restando salva la discrezionalità dell’amministrazione circa l’opportunità dell’attuazione.
Ricorso straordinario sul piano di lottizzazione “Agape – Parco dei Trulli”
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da due società private contro la Regione Puglia, nei confronti del Comune di Polignano a Mare, per l’annullamento della nota regionale del 4 dicembre 2023 relativa alla richiesta di nomina di un commissario ad acta per la definizione del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione “Agape – Parco dei Trulli”.
Premesse e svolgimento del procedimento
Le società avevano presentato al Comune, il 2 marzo 2020, un progetto di piano di lottizzazione di iniziativa privata, successivamente integrato. Nonostante solleciti e diffida, il Comune non aveva concluso il procedimento né aveva indicato carenze documentali o progettuali ostative.
Nel giugno 2023 le società avevano chiesto alla Regione Puglia di attivare il potere sostitutivo e di nominare un commissario ad acta. La Regione aveva richiesto al Comune informazioni sullo stato del procedimento; il Comune aveva giustificato il ritardo con la carenza di personale e con la necessità di rispettare l’ordine cronologico delle istanze. A seguito della reiterazione della richiesta da parte delle società, la Regione aveva nuovamente sollecitato il Comune, senza nominare il commissario.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inizialmente espresso valutazione negativa sull’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato, con precedente parere interlocutorio, aveva respinto la sospensione e chiesto la trasmissione della relazione istruttoria definitiva, nonché chiarimenti sull’eventuale definizione del procedimento comunale o sull’intervento sostitutivo regionale. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione definitiva era stata partecipata alle ricorrenti, che non avevano presentato osservazioni.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 21 e 22, comma 5, della legge n. 136/1999 e dell’art. 21 del d.P.R. n. 380/2001, oltre alla violazione dell’art. 97 Costituzione. Sono stati denunciati anche sviamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto o incongruità della motivazione.
Presupposti del potere sostitutivo
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 22, comma 1, della legge n. 136/1999 impone l’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa. L’inutile decorso del termine costituisce il presupposto per chiedere l’intervento sostitutivo e la nomina di un commissario ad acta ai sensi del comma 5.
La nomina del commissario è qualificata come strumento risolutivo dell’inerzia procedimentale, volto a rendere effettivo l’interesse pretensivo del privato e a garantire un procedimento efficiente.
Valutazioni sulla condotta del Comune e della Regione
Nel caso concreto, il Comune è rimasto inerte per un periodo pluriennale, senza indicare impedimenti documentali o progettuali. La carenza di personale, in quanto difficoltà organizzativa interna, non può giustificare il mancato rispetto dei termini e l’omessa conclusione del procedimento.
La nota regionale impugnata non è stata ritenuta meramente interlocutoria. Il reiterato sollecito al Comune, senza esercizio del potere sostitutivo, equivale a un diniego sostanziale e ingiustificato della richiesta delle ricorrenti. Non sono state considerate valide giustificazioni né l’intento di evitare oneri finanziari al Comune né la volontà di non interferire con la sua discrezionalità urbanistica. Tali ragioni, infatti, finirebbero per svuotare di contenuto la previsione legislativa del potere sostitutivo.
Limiti dell’intervento sostitutivo e discrezionalità urbanistica
L’accoglimento del ricorso non comporta l’automatica approvazione del piano. Il commissario ad acta deve garantire l’istruttoria e la conclusione del procedimento, ma l’autorità competente conserva il potere di valutare se approvare o respingere il piano.
La conformità del piano attuativo al piano regolatore generale non determina un obbligo automatico di approvazione. Tra strumento urbanistico generale e strumento attuativo sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; l’amministrazione dispone di una pluralità di modalità per dare attuazione alle previsioni urbanistiche generali. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1479; 4 maggio 2010, n. 2545; 2 marzo 2001, n. 1181; 2 marzo 2004, n. 957; 29 gennaio 2008, n. 248.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, nei sensi e nei limiti della motivazione, con conseguente annullamento della nota regionale prot. n. 11808 del 4 dicembre 2023. La Regione dovrà procedere all’esercizio del potere sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, affinché il piano sia adeguatamente istruito e il procedimento sia concluso con un provvedimento espresso, senza che ciò implichi necessariamente l’approvazione del piano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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