Parere n. 1656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro -OMISSIS-per l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale del Dipartimento risorse economiche ingiuntiva -OMISSIS- del 20 settembre 2019, emessa ai sensi dell’art. 15, L.R. Lazio n. 12 del 1999, per l’importo di €. 25.999,20; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza-ingiunzione del 20 settembre 2019 relativa alla sanzione amministrativa per occupazione sine titulo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stato richiesto il pagamento di circa 26.000 euro, oltre alle spese, per l’occupazione senza titolo di un alloggio ERP, deducendo: l’irragionevolezza e contraddittorietà della sanzione a seguito della successiva assegnazione dell’alloggio in sanatoria; l’ingiustizia manifesta in ragione della grave malattia degenerativa, dell’inabilità lavorativa e delle limitate risorse economiche; la nullità della notificazione della sanzione; la violazione dell’art. 644 c.p. per il ritardo dell’amministrazione nell’iscrizione a ruolo. L’amministrazione ha eccepito, tra l’altro, la tardività e l’infondatezza del ricorso, evidenziando che l’ordinanza era stata conosciuta e già contestata davanti al giudice ordinario, il quale aveva confermato la natura abusiva dell’occupazione e la legittimità della sanzione. La Sezione ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito la tardività e i singoli motivi dedotti. La controversia riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria punitiva, diretta a reprimere l’occupazione senza titolo mediante la previsione di uno svantaggio patrimoniale vincolato dalla legge. La posizione del destinatario è pertanto qualificabile come diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Quest’ultimo può anche sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi presupposti dell’ordinanza e verificare se un successivo provvedimento amministrativo sia idoneo a incidere sull’illiceità della condotta sanzionata. È stata fatta salva la possibilità di riassumere la controversia davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione sulle sanzioni amministrative pecuniarie
La controversia relativa all’ordinanza-ingiunzione avente a oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria punitiva per occupazione sine titulo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del destinatario è un diritto soggettivo a non essere assoggettato al pagamento di somme fuori dai casi previsti dalla legge.
Sindacato incidentale del giudice ordinario
Il giudice ordinario può sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi presupposti dell’ordinanza sanzionatoria, compresa la verifica dell’esistenza di un provvedimento amministrativo eventualmente idoneo a far venire meno l’illiceità della condotta.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999
Costituisce la base normativa della sanzione amministrativa irrogata per l’occupazione senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, la riassunzione della controversia davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione, nei termini e con le modalità previste.
art. 644 c.p.
È stato invocato dal ricorrente in relazione al ritardo dell’amministrazione nell’iscrizione a ruolo, ma il motivo non è stato esaminato per il difetto di giurisdizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi citati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Cass., Sezioni unite, 23 giugno 2022, n. 20623
Afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e il suo potere di sindacato incidentale sugli atti amministrativi presupposti.
Cass., Sezioni unite, 21 luglio 2025, n. 20324
Distingue tra sanzioni amministrative punitive, devolute al giudice ordinario, e misure ripristinatorie o sanzioni in senso lato, rientranti nella giurisdizione amministrativa quando espressione di potere discrezionale di cura dell’interesse pubblico.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto sanzioni amministrative pecuniarie punitive, dirette a reprimere una condotta illecita mediante la previsione di uno svantaggio patrimoniale vincolato dalla legge, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il destinatario è titolare del diritto soggettivo a non subire pagamenti non previsti dalla legge.
- La distinzione tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie rileva ai fini del riparto di giurisdizione: le prime sono devolute al giudice ordinario, mentre le seconde appartengono al giudice amministrativo quando mirano a reintegrare l’interesse pubblico mediante l’esercizio di poteri amministrativi discrezionali.
- Nel giudizio relativo a una sanzione amministrativa pecuniaria, il giudice ordinario può sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi che costituiscono presupposto dell’ordinanza sanzionatoria, verificando anche se un provvedimento successivo abbia fatto venir meno l’illiceità della condotta.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione nel giudizio instaurato con ricorso straordinario non impedisce la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario, secondo i termini e le modalità stabiliti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Impugnazione della sanzione per occupazione abusiva di alloggio ERP
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro un’ordinanza-ingiunzione del 20 settembre 2019, con la quale era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa di circa 26.000 euro, oltre alle spese, per l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il ricorso è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Fatti rilevanti
La Polizia locale aveva accertato nel 2015 l’occupazione sine titulo dell’alloggio e aveva contestato la violazione dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 12 del 1999. Non essendo seguito il pagamento in misura ridotta, l’amministrazione aveva adottato l’ordinanza-ingiunzione del 20 settembre 2019.
Successivamente, nel 2024, l’amministrazione aveva disposto in favore dell’interessato l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio, dopo il nulla osta dell’ATER per l’iscrizione anagrafica. Il ricorrente ha sostenuto che tale sopravvenienza rendesse irragionevole e contraddittoria la sanzione precedentemente irrogata.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha lamentato:
- eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, in ragione dell’assegnazione successiva dell’alloggio;
- ingiustizia manifesta, considerando la grave malattia degenerativa, la totale inabilità al lavoro, la pensione e l’indennità di accompagnamento percepite;
- nullità della notificazione della sanzione, asseritamente mai validamente eseguita per l’irreperibilità dell’interessato;
- violazione dell’art. 644 c.p., in relazione al ritardo dell’amministrazione nell’iscrizione a ruolo della somma dovuta.
L’amministrazione ha eccepito la tardività e l’infondatezza del ricorso, rilevando che l’ordinanza era stata conosciuta dal destinatario e che la sua legittimità era già stata riconosciuta dal giudice ordinario in un precedente giudizio divenuto definitivo.
Questione preliminare: giurisdizione
La Sezione ha ritenuto assorbente il difetto di giurisdizione, prescindendo dall’esame della tardività del ricorso e delle censure di merito.
La sanzione impugnata è stata qualificata come sanzione amministrativa pecuniaria punitiva, volta a reprimere l’occupazione senza titolo mediante l’imposizione di uno svantaggio patrimoniale determinato secondo la legge. In questo tipo di controversie il destinatario è titolare di un diritto soggettivo a non essere sottoposto al pagamento di somme non previste dall’ordinamento; ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario.
La Sezione ha richiamato Cass., Sezioni unite, 21 luglio 2025, n. 20324, che distingue le sanzioni punitive dalle misure ripristinatorie. Le prime appartengono al giudice ordinario; le seconde, dirette a reintegrare l’interesse pubblico mediante l’imposizione di una condotta specifica e l’esercizio di poteri amministrativi discrezionali, rientrano nella giurisdizione amministrativa.
Sindacato sugli atti presupposti
Richiamando Cass., Sezioni unite, 23 giugno 2022, n. 20623, il Consiglio di Stato ha precisato che il giudice ordinario, investito della controversia sulla sanzione, può sindacare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti ai fini della loro disapplicazione. Tale sindacato comprende anche la verifica dell’esistenza di un provvedimento amministrativo successivo eventualmente idoneo a far venir meno l’illiceità della condotta sanzionata.
Pertanto, anche la questione relativa alla successiva assegnazione in sanatoria dell’alloggio potrà essere valutata dal giudice ordinario, quale giudice munito di giurisdizione sulla sanzione pecuniaria.
Decisione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. È stata fatta salva la possibilità di riassumere la controversia davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le generalità del ricorrente e gli altri dati idonei all’identificazione sono stati oscurati in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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