Parere n. 1652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giovanni Maria Zavarelli contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e nei confronti della signora Rosalba Cianci per l’annullamento della graduatoria definitiva rettificata del concorso ordinario del personale docente, indetto con D.D.G. n. 106/2016, per la Scuola Secondaria di I e II grado - Classe Spagnolo – Abruzzo, pubblicata in data 15 settembre 2016 e svoltosi presso la Regione Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGraduatoria definitiva rettificata del concorso ordinario per il personale docente, Classe Spagnolo – Abruzzo, indetto con D.D.G. n. 106/2016 e pubblicata il 15 settembre 2016
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva rettificata del concorso ordinario per il personale docente, sostenendo di essere stato collocato in posizione non utile per l’erronea valutazione dei titoli e per la mancata attribuzione di 5 punti aggiuntivi previsti dalla Tabella A.2.2 del D.M. n. 94/2016 per titoli conseguiti attraverso una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami. L’attribuzione del punteggio richiesto, pari a complessivi 78,7 punti, gli avrebbe consentito di collocarsi all’undicesimo posto, con conseguente scavalcamento di altri concorrenti. Il Ministero ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque infondato. Nel corso dell’istruttoria, la Sezione aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori concorrenti potenzialmente incisi dall’accoglimento. Dopo l’inadempimento dell’Amministrazione agli incombenti istruttori, la Sezione ha chiesto alle parti di confermare l’interesse alla decisione. Il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla trattazione dell’affare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la censura relativa all’erronea interpretazione della Tabella A.2.2 del D.M. n. 94/2016 e alla mancata attribuzione dei 5 punti aggiuntivi. La decisione è stata fondata sull’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione e sull’applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservazioni
Erronea valutazione dei titoli e mancata attribuzione del punteggio
La censura relativa alla mancata attribuzione di 5 punti aggiuntivi per il master conseguito in Spagna non è stata esaminata nel merito, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha determinato l’improcedibilità del ricorso.
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del difensore del ricorrente del 18 settembre 2024, con cui è stata rappresentata l’assenza di interesse alla trattazione dell’affare, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è il rimedio giustiziale nell’ambito del quale è stato reso il parere; il testo richiama l’applicazione del principio dispositivo anche a tale rimedio.
D.M. n. 94/2016, Tabella A.2.2
titoli conseguiti "attraverso procedura selettiva pubblica per titoli ed esami"
La disposizione era invocata dal ricorrente per ottenere 5 punti aggiuntivi, ma la relativa questione non è stata decisa nel merito.
D.D.G. n. 106/2016
È l’atto con cui è stato indetto il concorso ordinario del personale docente oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo, in base al quale il giudice decide nei limiti dell’interesse manifestato dalla parte, trova applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito non devono essere esaminate.
Graduatoria di concorso per personale docente e sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante al concorso ordinario per il personale docente, indetto con D.D.G. n. 106/2016 per la classe di concorso Spagnolo – Abruzzo e svoltosi presso la Regione Campania. Il ricorso era diretto contro la graduatoria definitiva rettificata pubblicata il 15 settembre 2016.
Censure del ricorrente
Il ricorrente sosteneva di non essere stato collocato in posizione utile a causa dell’erronea valutazione dei titoli posseduti. In particolare, lamentava la mancata attribuzione di 5 punti aggiuntivi previsti dalla Tabella A.2.2 del D.M. n. 94/2016 per titoli conseguiti attraverso una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami. Secondo la prospettazione, il riconoscimento del punteggio avrebbe portato il ricorrente a 78,7 punti e all’undicesimo posto in graduatoria.
Istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, oggi Ministero dell’istruzione e del merito, aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato. Con il parere interlocutorio n. 00427/2020 del 14 febbraio 2020, la Sezione aveva ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori concorrenti che sarebbero stati scavalcati in caso di riconoscimento dei 5 punti aggiuntivi.
Gli incombenti istruttori disposti sono rimasti ineseguiti. Per tale ragione, nel settembre 2024, la Sezione ha invitato le parti a manifestare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Rinuncia all’interesse e decisione
Con comunicazione del 18 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla trattazione dell’affare. La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione comportasse la sopravvenuta carenza di interesse e ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state quindi esaminate le questioni relative alla corretta interpretazione della Tabella A.2.2 del D.M. n. 94/2016, alla valutazione del master conseguito in Spagna o alla spettanza dei 5 punti aggiuntivi.
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