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Parere

Parere n. 1653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Avv. Claudio Zucchelli, Avv. Stefano Maria Cerillo, Ing. Roberto Linetti, Ing. Roberto Scibilia e Prof. Avv. Antonio Bartolini contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e nei confronti del Consorzio Venezia Nuova: - per la nullità dell’accordo tra MIT-Provveditorato Interregionale per le OO.PP Veneto, Trentino AA, Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Venezia Nuova per lo scioglimento, ex art. 6, comma 6, d.l. 76/2020 e s.m.i del “Collegio Consultivo Tecnico MOSE per le opere alle Bocche di Porto” dell’11 novembre 2022, notificato con pec di pari data; - o, in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento esplicito (non conosciuto) o implicito con il quale il MIT - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto, Trentino AA, Friuli Venezia Giulia ha disposto di concludere l’accordo con il Consorzio Venezia Nuova per lo scioglimento, ex art. 6, comma 6, d.l. 76/2020 e s.m.i del “Collegio Consultivo Tecnico MOSE per le opere alle Bocche di Porto” e conseguente accertamento dell’invalidità derivata caducante dell’accordo di scioglimento del medesimo Collegio Consultivo Tecnico dell’11 novembre 2022, notificato con pec di pari data.

Giustizia amministrativa202300268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione ha rilevato che l’opposizione è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Veneto. Per effetto dell’opposizione, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile. L’istanza cautelare è stata assorbita, senza esame dei motivi di merito relativi alla validità dell’accordo di scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico MOSE.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro l’accordo dell’11 novembre 2022 di scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico MOSE per le opere alle Bocche di Porto e contro il presupposto provvedimento ministeriale esplicito o implicito

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la nullità o, in subordine, l’annullamento previa sospensione cautelare, l’accordo stipulato tra il MIT-Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e il Consorzio Venezia Nuova per lo scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico MOSE. Sono stati dedotti vizi relativi alla violazione degli artt. 11, comma 4-bis, della legge n. 241/1990, 5 e 6, comma 6, del d.l. n. 76/2020, nonché nullità o annullabilità per errore di fatto e di diritto, insufficiente motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, omessa comunicazione di avvio del procedimento e sviamento. È stato inoltre contestato il provvedimento esplicito o implicito con cui l’amministrazione avrebbe deciso di concludere l’accordo. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; l’opposizione è stata notificata ai ricorrenti il 18 aprile 2023 e il ricorso è stato trasposto dinanzi al TAR Veneto, dove è stato iscritto al n. 674/2023 R.G.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. La conseguente trasposizione del ricorso dinanzi al TAR Veneto determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità per opposizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione dell’amministrazione, se rituale e tempestiva, comporta la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo e l’improcedibilità della sede straordinaria.

  • art. 11, comma 4-bis, l. n. 241/1990

    La norma è indicata dai ricorrenti come parametro asseritamente violato dall’accordo, ma la Sezione non esamina la relativa censura per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 76/2020

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti con riferimento allo scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico, ma la Sezione non si pronuncia sulla sua applicazione sostanziale.

  • art. 5 d.l. n. 76/2020

    La norma è richiamata nel combinato disposto dedotto dai ricorrenti, senza esame nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La disposizione è invocata dai ricorrenti per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non viene esaminata.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione proposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e comporta l’assorbimento dell’eventuale istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione al TAR

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da cinque privati contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, con il Consorzio Venezia Nuova quale controinteressato. L’impugnazione concerneva l’accordo dell’11 novembre 2022 con cui era stato disposto lo scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico MOSE per le opere alle Bocche di Porto, nonché il presupposto provvedimento ministeriale esplicito o implicito.

Censure dedotte

I ricorrenti avevano chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità dell’accordo e, in subordine, il suo annullamento, anche previa sospensione cautelare. Le doglianze riguardavano:

  • la violazione dell’art. 11, comma 4-bis, della legge n. 241/1990;
  • la violazione dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 76/2020;
  • la violazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 6, del d.l. n. 76/2020;
  • l’errore di fatto e di diritto, l’insufficiente motivazione, l’erroneità dei presupposti e l’illogicità;
  • l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
  • lo sviamento di potere.

Le medesime doglianze, con riferimento alla determinazione amministrativa di concludere l’accordo, erano state formulate contro il provvedimento presupposto esplicito o implicito.

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

Dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione è stata notificata ai ricorrenti il 18 aprile 2023.

A seguito dell’opposizione, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR Veneto e iscritto al n. 674/2023 R.G. La Sezione ha dato atto della ritualità e tempestività dell’opposizione e dell’avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale.

Decisione della Sezione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure sostanziali relative alla validità dell’accordo di scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico MOSE. In applicazione della disciplina del ricorso straordinario, ha dichiarato il ricorso improcedibile per opposizione, poiché la controversia deve proseguire davanti al giudice amministrativo adito mediante trasposizione.

L’istanza cautelare è stata assorbita dalla definizione in rito e non è stata esaminata nel merito.

Principio applicabile

L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al TAR e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria. La trasposizione comporta inoltre l’assorbimento dell’istanza cautelare formulata nel ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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