Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- per l’annullamento: del decreto di esclusione -OMISSIS- del 19 ottobre 2023, notificato il 28 dicembre 2023, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento della prova di capacità operativa; del verbale della Commissione d’esame -OMISSIS- del 12 ottobre 2023, contenente gli esiti della prova di capacità operativa svolta dal candidato e della scheda di valutazione relativa al ricorrente, redatta e sottoscritta in occasione della medesima prova fisica.

Giustizia amministrativa202400810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento della prova di capacità operativa, nonché del verbale e della scheda di valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario, deducendo che il mancato superamento del Modulo 2 della prova di capacità operativa fosse stato determinato da un improvviso infortunio al ginocchio. Ha contestato, in primo luogo, la legittimità della clausola dell’allegato C al bando, secondo cui la mancata esecuzione o il mancato superamento anche parziale di un modulo, anche se conseguente a infortunio, comporta il mancato superamento dell’intera prova. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del bando, nonché l’esistenza di una causa di forza maggiore e la necessità di consentire la ripetizione della prova. Il Ministero ha eccepito la mancata tempestiva impugnazione della clausola del bando e ha evidenziato che il verbale e la scheda, sottoscritta senza contestazioni, non riportavano alcun infortunio, malore o richiesta di assistenza medica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibile il primo motivo, volto a contestare direttamente la clausola dell’allegato C, perché il bando non era stato impugnato tempestivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato, poiché il decreto di esclusione risultava conforme alla lex specialis, che stabiliva espressamente l’irrilevanza dell’infortunio ai fini del superamento della prova. Il terzo motivo è stato respinto sia perché l’infortunio non risultava provato nelle modalità dedotte: il candidato aveva sottoscritto la scheda senza proteste, il verbale non riportava eventi infortunistici e non era stata richiesta l’assistenza medica presente in sede; sia perché, anche ove l’infortunio fosse sussistito, la clausola del bando ne prevedeva comunque l’irrilevanza e imponeva la non idoneità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Primo motivo – Impugnazione della clausola dell’allegato C

La censura diretta contro la disposizione del bando che equipara l’infortunio verificatosi durante la prova al mancato superamento della prova è irricevibile, poiché il bando contestato non è stato impugnato.

Secondo motivo – Conformità del decreto al bando

Il provvedimento di esclusione è conforme all’allegato C al bando, che stabilisce che il mancato superamento, anche parziale, di un modulo determina la non idoneità anche quando dipenda da un infortunio fortuito e non volontario.

Terzo motivo – Infortunio e causa di forza maggiore

L’infortunio non è provato nelle modalità dedotte dal ricorrente. La scheda è stata sottoscritta senza contestazioni, il verbale non registra traumi, malori o richieste di soccorso e il candidato non ha richiesto l’intervento del personale medico presente. In ogni caso, anche un eventuale infortunio sarebbe privo di rilevanza secondo la lex specialis.

Istanza cautelare

L’istanza sospensiva è assorbita dalla decisione di rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, legge n. 205/2017

    Costituisce la base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018

    Disciplina la procedura speciale di reclutamento e, mediante l’allegato C, stabilisce che la mancata esecuzione o il mancato superamento anche parziale di un modulo della prova comporta il mancato superamento dell’intera prova, anche se dovuto a infortunio.

  • art. 97 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il Consiglio di Stato non ravvisa una violazione nel provvedimento conforme alla lex specialis.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione; la censura non è accolta, poiché l’esclusione applica la disciplina del bando.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018

    Concorre a fondare l’obbligo di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La contestazione della legittimità di una clausola della lex specialis deve essere proposta tempestivamente contro il bando quando la clausola è immediatamente lesiva; la sua impugnazione soltanto insieme all’atto applicativo è irricevibile.
  • Quando il bando stabilisce espressamente che il mancato superamento anche parziale di una prova determina l’esclusione, l’amministrazione è tenuta ad applicare tale previsione anche se la mancata esecuzione è dedotta come conseguenza di un infortunio fortuito, salvo che la clausola sia stata tempestivamente impugnata e rimossa.
  • Il verbale della commissione d’esame, quale atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, costituisce la fonte primaria per la ricostruzione dello svolgimento della prova e per la verifica di eventuali infortuni, malori o contestazioni immediatamente manifestati.
  • La mancata contestazione al momento della prova, la sottoscrizione della scheda senza riserve e l’omessa richiesta dell’assistenza medica presente in sede possono escludere la prova dell’infortunio nelle modalità dedotte successivamente dal candidato.
  • Anche la prova di un infortunio sopravvenuto durante una prova selettiva non rende automaticamente illegittima l’esclusione, quando la lex specialis preveda in modo chiaro che l’infortunio comporta comunque il mancato superamento della prova.

Esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del Fuoco

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contro il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e contro gli atti relativi alla prova di capacità operativa. Il ricorrente sosteneva di non avere superato il Modulo 2 a causa di un infortunio verificatosi durante la prova e chiedeva l’annullamento dell’esclusione e la ripetizione della prova.

Procedura selettiva e disciplina della prova

La procedura era stata indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205/2017. L’allegato C al bando prevedeva che la mancata esecuzione o il mancato superamento anche parziale di uno dei moduli determinasse il mancato superamento dell’intera prova di capacità operativa, anche quando la mancata esecuzione fosse conseguenza di un infortunio.

Il candidato, convocato il 12 ottobre 2023, non superava il Modulo 2, relativo allo scavalcamento di una parete in legno. La Commissione lo dichiarava non idoneo e il Ministero adottava il decreto di esclusione del 19 ottobre 2023, notificato il 28 dicembre 2023.

Motivi del ricorso

Il ricorrente articolava tre censure principali:

  • contestava la legittimità della clausola dell’allegato C, ritenendola illogica, irragionevole e sproporzionata nella parte in cui escludeva la ripetizione della prova in caso di infortunio;
  • deduceva la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 del bando, sostenendo che l’esclusione di un candidato temporaneamente infortunato non consentisse di accertarne l’effettiva idoneità fisica;
  • invocava la causa di forza maggiore, assumendo che l’infortunio al ginocchio, documentato da un referto medico successivo, imponesse il differimento o la ripetizione della prova.

Il Ministero sosteneva invece che il bando non fosse stato tempestivamente impugnato, che la clausola fosse chiara e vincolante e che il verbale e la scheda sottoscritta dal candidato non riportassero alcun infortunio né alcuna richiesta di assistenza medica.

Impugnazione tardiva della lex specialis

Il primo motivo è stato dichiarato irricevibile. La censura riguardava direttamente la clausola dell’allegato C che disciplinava gli effetti dell’infortunio durante la prova. Poiché il bando non era stato impugnato, il ricorrente non poteva contestare per la prima volta tale previsione mediante l’impugnazione del successivo decreto di esclusione.

Conformità del provvedimento al bando

Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto di esclusione applicava correttamente la disciplina della lex specialis. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la previsione dell’allegato C fosse chiara nel collegare il mancato superamento anche parziale di un modulo alla non idoneità complessiva, senza introdurre eccezioni per gli infortuni fortuiti o non imputabili al candidato.

Di conseguenza, l’amministrazione non disponeva di un margine per ammettere una sessione di recupero in deroga alla disciplina del bando.

Mancata prova dell’infortunio

Anche il terzo motivo è stato respinto. Dagli atti risultava che il candidato aveva sottoscritto la scheda di valutazione senza formulare contestazioni. Il verbale della Commissione non riportava traumi, malori o richieste di soccorso e il candidato non aveva richiesto l’intervento del personale medico presente nella sede della prova, recandosi autonomamente presso un pronto soccorso soltanto in un momento successivo.

Il verbale della Commissione, qualificato dal parere come atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, non consentiva quindi di ritenere provato l’infortunio nel momento e nelle modalità dedotte nel ricorso.

Irrilevanza dell’infortunio secondo la lex specialis

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che, anche qualora l’infortunio fosse stato dimostrato, la censura sarebbe rimasta infondata. L’allegato C stabiliva infatti che l’infortunio verificatosi durante la prova comportasse comunque il mancato superamento dell’intera prova. Pertanto, la dedotta causa di forza maggiore non avrebbe potuto imporre all’amministrazione il differimento o la ripetizione della prova in assenza di una diversa previsione del bando.

Decisione finale e tutela dei dati personali

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare. In ragione della presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, è stato disposto che, in ogni ipotesi di diffusione del parere, siano oscurate le generalità e ogni dato sanitario delle parti o delle persone citate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.