Parere n. 1654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Mario Bravi contro Roma Capitale per l'annullamento della determinazione dirigenziale prot. QI/199873/2014 del 23 dicembre 2014, recante rigetto dell'istanza di condono edilizio presentata il 7 aprile 2004 ai sensi dell'art. 32 d.l. 269/2003, relativa a un manufatto sito in Roma, alla via -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale prot. QI/199873/2014 del 23 dicembre 2014, recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di condono edilizio relativa a opere realizzate nel 1998 senza titolo edilizio, consistenti in un manufatto artigianale di 123 metri quadrati, un volume tecnico di 20,25 metri quadrati e una tettoia di 66,50 metri quadrati. Ha dedotto la violazione del principio di successione delle norme edilizie nel tempo, l’erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione, il difetto di istruttoria quanto alla preesistenza della tettoia, la lesione dell’affidamento derivante dalla percezione per anni di canoni trimestrali da parte del Comune e il travisamento della documentazione fotografica e catastale. Roma Capitale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, ne hanno sostenuto l’infondatezza. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 d.P.R. 1199/1971, nonché l’applicabilità della sospensione feriale e il rilievo della data di notificazione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure relative alla disciplina del condono edilizio. Il provvedimento impugnato è stato notificato il 17 aprile 2015; il termine di 120 giorni è scaduto il 15 agosto 2015 e, trattandosi di giorno festivo coincidente con un sabato, è stato differito a lunedì 17 agosto 2015. Il ricorso è stato affidato alla notificazione l’11 settembre 2015 e la notificazione si è perfezionata il 21 settembre 2015, con un ritardo, anche considerando la data di affidamento, di venticinque giorni. La Sezione ha ribadito che la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica al ricorso straordinario, poiché il termine previsto dall’art. 9 d.P.R. 1199/1971 è decadenziale e sostanziale, non processuale. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, non sarebbe comunque applicabile la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in quanto l’art. 9, comma 2, distingue tra presentazione e notificazione del ricorso e impone la prova della notificazione completa ed esatta entro il termine decadenziale.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971 decorre dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o dalla piena conoscenza. Poiché il provvedimento è stato notificato il 17 aprile 2015, il termine è scaduto il 17 agosto 2015, tenuto conto dello slittamento dal 15 agosto, giorno festivo coincidente con un sabato. Il ricorso è stato notificato oltre tale termine.
Inapplicabilità della sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini prevista dalla l. 742/1969 non si applica al termine per proporre il ricorso straordinario, trattandosi di termine decadenziale di natura sostanziale e non processuale.
Perfezionamento della notificazione
L’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971 distingue tra presentazione e notificazione del ricorso e impone di provare l’esatta esecuzione della notificazione entro il termine decadenziale. Nel caso concreto, il ricorso è stato affidato alla notificazione l’11 settembre 2015 e la notificazione si è perfezionata il 21 settembre 2015.
Irrilevanza delle censure di merito
L’irricevibilità per tardività impedisce l’esame delle doglianze relative all’applicazione della legge regionale n. 12/2004, alla qualificazione delle opere, al difetto di istruttoria, all’affidamento e al travisamento dei fatti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario è decadenziale e deve essere computato senza sospensione feriale.
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione distingue tra presentazione e notificazione del ricorso e impone la prova della compiuta ed esatta notificazione all’amministrazione resistente e agli eventuali controinteressati entro il termine decadenziale.
l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non è applicabile al termine per proporre il ricorso straordinario, in quanto termine sostanziale e non processuale.
art. 32 d.l. 269/2003
È la disposizione sulla quale si fondava l’istanza di condono edilizio, ma il merito della relativa applicazione non è stato esaminato per la tardività del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato richiamato nel procedimento comunale quale fondamento del preavviso di rigetto, senza che la Sezione ne abbia esaminato il merito.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un termine decadenziale di natura sostanziale; pertanto, non è soggetto alla sospensione feriale prevista per i termini processuali.
- Quando l’ultimo giorno del termine per proporre ricorso straordinario cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno feriale successivo.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario, l’interessato deve dimostrare la compiuta ed esatta notificazione del ricorso all’amministrazione resistente e agli eventuali controinteressati entro il termine decadenziale previsto dall’art. 9 d.P.R. 1199/1971.
- La tardività del ricorso straordinario determina l’irricevibilità e preclude l’esame delle censure di merito proposte contro l’atto impugnato.
Tardività del ricorso straordinario contro il rigetto del condono edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro Roma Capitale per l’annullamento del rigetto di un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003. L’istanza concerneva opere realizzate nel 1998 senza titolo edilizio, costituite da un manufatto a uso artigianale di 123 metri quadrati, un volume tecnico di 20,25 metri quadrati e una tettoia di 66,50 metri quadrati.
Procedimento amministrativo e motivi dedotti
L’Ufficio condono edilizio aveva formulato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo insanabile la destinazione non residenziale dell’immobile in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004. Dopo la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato, Roma Capitale aveva adottato il provvedimento definitivo di rigetto.
Il ricorrente aveva dedotto:
- la violazione del principio di successione delle norme edilizie nel tempo, per l’applicazione retroattiva della legge regionale n. 12/2004;
- l’erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione;
- il difetto di istruttoria sulla preesistenza della tettoia;
- la violazione dell’affidamento derivante dalla percezione per anni di canoni trimestrali da parte del Comune;
- il travisamento della documentazione fotografica e catastale.
Termine per la proposizione del ricorso
La Sezione ha applicato l’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.
Il provvedimento comunale è stato notificato il 17 aprile 2015. Il termine è quindi scaduto il 15 agosto 2015. Poiché tale data coincideva con un giorno festivo e cadeva di sabato, la scadenza è stata differita al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 17 agosto 2015.
Il ricorso è stato affidato alla notificazione l’11 settembre 2015 e la notificazione si è perfezionata il 21 settembre 2015. Anche considerando la prima data, la proposizione è avvenuta con un ritardo di venticinque giorni.
Esclusione della sospensione feriale
Il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento della Sezione, richiamando i pareri nn. 1382/2020, 3044/2019, 2926/2019, 2218/2019 e 2039/2019, secondo cui la sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969 non si applica al termine per proporre ricorso straordinario.
La ragione risiede nella natura decadenziale e sostanziale del termine di 120 giorni, che non è un termine processuale. La conclusione è inoltre coerente con la natura del ricorso straordinario, il quale non richiede necessariamente il patrocinio di un difensore.
Rilevanza della notificazione
La Sezione ha escluso, comunque, la rilevanza nel caso concreto del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. L’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971 distingue infatti tra la presentazione del ricorso e la sua notificazione all’amministrazione resistente e agli eventuali controinteressati.
Ne deriva l’onere inderogabile di fornire la prova della compiuta ed esatta notificazione entro il termine decadenziale. Il parere richiama, sul punto, il parere della Sezione I n. 1422/2025 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 5162, secondo cui la notificazione tempestiva ad almeno un controinteressato e, a maggior ragione, all’amministrazione resistente costituisce requisito indefettibile di ammissibilità.
Conclusione
Poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 120 giorni, il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni sostanziali riguardanti il condono edilizio e ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato irricevibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 7 set 2026Parere n. 1657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →