Cassazione Civile, Ordinanza n. 11953/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un operaio specializzato inquadrato al IV livello e alle dipendenze di una Agenzia regionale per attività irrigue e forestali aveva agito per ottenere il riconoscimento del superiore livello V e le relative differenze retributive, deducendo di aver svolto mansioni corrispondenti a quelle di autista di mezzi antincendio per un numero di giornate tale da integrare, secondo la contrattazione applicabile, il diritto al superiore inquadramento. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina contrattuale privatistica di settore e valorizzando sia lo svolgimento di mansioni superiori sia, per l'anno 2011, il requisito temporale previsto dal contratto collettivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità del ricorso introduttivo per asserita indeterminatezza della domanda; erronea individuazione della disciplina applicabile, sostenendo che si trattasse di pubblico impiego; violazione dell'art. 97 Cost. e/o dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 per l'omesso concorso pubblico quale presupposto del superiore inquadramento; insussistenza della prova delle mansioni superiori e erronea interpretazione della clausola del contratto integrativo regionale sul V livello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettando il primo e dichiarando inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. La Corte ha affermato che, pur essendo il rapporto disciplinato da un contratto collettivo di diritto privato, il personale operaio dell'ente resta nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato: pertanto si applica l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto alle differenze retributive ma non all'acquisizione definitiva della qualifica superiore, in mancanza di una espressa previsione contraria. Il primo motivo è stato respinto anche per difetto di specificità e per mancata impugnazione incidentale sul punto; il quarto è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e perché la censura sul contratto integrativo non era deducibile nei termini prospettati.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la presunta indeterminatezza del ricorso introduttivo; la doglianza è stata però respinta per difetto di specificità e per mancata trascrizione dei passaggi rilevanti dell'atto.
Utilizzato per articolare i motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazioni di legge e censure di merito, dichiarando inammissibile il motivo che mirava a un nuovo esame delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede la trascrizione o l'indicazione puntuale degli atti rilevanti; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità della censura.
Non è sufficiente la mera riproposizione in appello di un'eccezione di rito rigettata; la parte soccombente sul punto deve proporre appello incidentale.
art. 12, comma 2, lett. b), l.r. Puglia n. 3/2010
Individua la platea degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato poi transitati all'ARIF.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010
Per il personale operaio di provenienza agricolo-forestale prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di diritto privato di settore quanto a trattamento giuridico, economico e previdenziale; non deroga però alle regole generali del lavoro pubblico privatizzato, salvo espressa previsione.
Resta applicabile al personale dell'ente, sicché le mansioni superiori comportano il solo diritto alle differenze retributive e non l'acquisizione stabile della qualifica superiore.
artt. 6, 40-bis e 48 d.lgs. 165/2001
Letti in coordinamento con l'art. 52, presidiano il buon andamento, la programmazione delle dotazioni organiche e la sostenibilità finanziaria dell'impiego pubblico.
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'esigenza del concorso pubblico, ma la Corte ha risolto la questione sul piano della disciplina del lavoro pubblico privatizzato e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia ordinamento civile, riservata allo Stato; le Regioni non possono alterarne le regole fondamentali.
Richiamato per aderire alla motivazione di precedente conforme e rinviare integralmente ad esso.
art. 11 c.i.r. Regione Puglia
Richiamato per definire il livello superiore e le mansioni di autista di mezzi antincendio; la censura sulla sua interpretazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 8 c.c.n.l. di categoria
Richiamato dalla sentenza di merito per ritenere maturato il superiore inquadramento per lo svolgimento continuativo delle mansioni per un certo numero di giornate; la Cassazione ha però escluso che tale effetto possa prevalere sulle regole del lavoro pubblico privatizzato.
d.l. n. 120/2021, art. 7-bis, conv. in L. n. 155/2021
Richiamato come conferma del quadro normativo, con previsione dell'applicazione dei contratti collettivi privatistici nel rispetto dei vincoli di spesa e delle regole pubbliche.
Massime di principio
- La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato non trasforma il rapporto in lavoro privato in senso pieno: in difetto di una disciplina speciale espressa, restano applicabili le regole generali del lavoro pubblico privatizzato.
- Per il personale pubblico privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori può fondare il diritto alle differenze retributive, ma non l'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore se manca una previsione normativa che lo consenta.
- Quando una questione di rito è stata respinta dal primo giudice, la parte interessata deve proporre appello incidentale per ottenerne il riesame; non è sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione la censura che in sostanza mira a contestare la valutazione delle prove o a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto è inammissibile se mascherata come violazione di legge.
- La violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo integrativo non è denunciabile nei medesimi termini previsti per i contratti collettivi nazionali; la censura deve investire i criteri ermeneutici o un vizio motivazionale, non una mera rivalutazione del contenuto negoziale.
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