Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto nel 2011 tra due autovetture: la conducente dell'auto danneggiata agiva contro la proprietaria del veicolo antagonista, la conducente di quest'ultimo e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, ritenendo che avesse superato il limite di velocità e che, se avesse tenuto una condotta più prudente, l'impatto sarebbe comunque avvenuto ma con conseguenze meno gravi; aveva inoltre escluso la personalizzazione del danno e il danno da perdita della capacità lavorativa specifica per difetto di prova. La corte d'appello aveva confermato la decisione, modificando solo il regolamento delle spese di consulenza. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per avere la corte territoriale attribuito un concorso di colpa senza considerare che la CTU avrebbe affermato che il sinistro non sarebbe stato evitabile nemmeno rispettando il limite di 50 km/h; 2) violazione degli artt. 2054, comma 2, e 1227 c.c., sostenendo che non poteva esservi concorso di colpa se l'evento si sarebbe comunque verificato; 3) violazione dell'art. 138, comma 3, d.lgs. 209/2005 e dell'art. 115 c.p.c., per il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, valorizzando un licenziamento, un accertamento INAIL e le prove testimoniali; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di spese, perché la corte d'appello le aveva addossato le spese di entrambi i gradi pur avendo accolto parzialmente l'appello e senza specifica impugnazione sul punto da parte della compagnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi perché la doppia conforme impediva la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. e, comunque, la corte di merito aveva esaminato la CTU e accertato in concreto il concorso di colpa della danneggiata, trattandosi di valutazione di fatto insindacabile se motivata. Ha ritenuto infondato il terzo motivo: la personalizzazione del danno richiede allegazioni e prova di conseguenze anomale e peculiari, mentre nel caso concreto tali elementi mancavano; inoltre, il diniego del danno da perdita della capacità lavorativa specifica era sorretto da una ratio autonoma non attinta dal ricorso, ossia la CTU medico-legale aveva escluso incidenza sulle mansioni lavorative di operaia addetta alle pulizie. Il quarto motivo è stato respinto perché, quando il giudice di appello riforma anche solo in parte la sentenza, deve procedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi in base alla soccombenza complessiva, senza violare l'art. 112 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, secondo il divieto processuale richiamato dalla Corte.
In presenza di doppia conforme opera il limite alla deduzione del vizio motivazionale in cassazione.
Richiamato quale base normativa del divieto di censura del vizio motivazionale nelle ipotesi di doppia conforme.
Nel sinistro tra veicoli il giudice deve verificare in concreto la condotta di entrambi i conducenti; la colpa di uno non esonera automaticamente dall'accertamento della condotta dell'altro.
La riduzione del risarcimento per concorso del fatto colposo del danneggiato discende da una valutazione concreta della sua condotta e del contributo causale al danno.
art. 138, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005
La personalizzazione del danno richiede un accertamento obiettivo e documentato di conseguenze specifiche e anomale rispetto a quelle ordinarie.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in un riesame del merito; il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di fatto.
Non è violato quando la corte d'appello, avendo parzialmente riformato la sentenza, provvede d'ufficio al nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite.
La condanna alle spese segue la soccombenza e va calibrata sull'esito complessivo del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sinistro stradale tra veicoli, l'accertamento del concorso di colpa e della misura del contributo causale di ciascun conducente è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
- La mera violazione del limite di velocità da parte del danneggiato non esclude né impone automaticamente il concorso di colpa: occorre verificare in concreto se quella condotta abbia inciso sulla produzione dell'evento o sull'aggravamento delle conseguenze.
- In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo i limiti previsti dalla disciplina processuale richiamata.
- La personalizzazione del danno non patrimoniale è riconoscibile solo se il danneggiato alleghi e provi conseguenze anomale, peculiari e ulteriori rispetto a quelle normalmente compensate dalle tabelle o dalla liquidazione standard.
- Per il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non basta allegare un licenziamento o la difficoltà di reperire altro lavoro: serve la prova che le lesioni abbiano concretamente inciso sulla capacità di svolgere la specifica attività lavorativa.
- Se una ratio decidendi autonoma e decisiva non viene attinta dal ricorso, la sentenza resta ferma su quel punto e il motivo è inidoneo a scalfire la decisione.
- Quando l'appello è accolto anche solo parzialmente, il giudice di secondo grado deve riesaminare d'ufficio le spese di entrambi i gradi secondo il criterio unitario della soccombenza complessiva, senza necessità di specifica impugnazione sul punto.
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