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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23830/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato integralmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti dell'imputato per tentata rapina, lesioni e porto di arma da taglio. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come tentata rapina, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare che l'aggressione fosse finalizzata a conseguire un profitto ingiusto e chiedendo la derubricazione in tentato furto e lesioni; con il secondo ha censurato la determinazione della pena, lamentando l'omessa individuazione della pena base per il reato più grave e la mancata specificazione dei singoli aumenti per la continuazione interna con i reati di lesioni e porto di arma da taglio; con il terzo ha contestato la quantificazione dei segmenti sanzionatori riuniti sotto la continuazione esterna con altre sentenze irrevocabili, deducendo violazione delle norme in tema di continuazione e motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione di merito ritenuta lineare e congrua sulla finalità predatoria, desunta anche dalla richiesta di denaro e dalla gestualità inequivoca del ricorrente. Ha giudicato il secondo e il terzo motivo generici e non confrontati con la doppia conforme motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione interna ed esterna, rilevando che gli aumenti erano contenuti e motivati in modo sufficiente anche per relationem ai criteri di gravità del fatto e dell'art. 133 c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al tentativo di rapina e alla doglianza sulla derubricazione in tentato furto

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice della tentata rapina oggetto di conferma in appello e di censura in cassazione

  • art. 81 c.p.

    richiamato sia per la continuazione interna sia per la continuazione esterna tra reati giudicati in diverse sentenze

  • art. 582 c.p.

    richiamato quale reato di lesioni contestato unitamente alla tentata rapina

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato quale contravvenzione relativa al porto di arma da taglio

  • art. 132 c.p.

    evocato in relazione alla determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio di commisurazione della pena e parametro utilizzabile anche per una motivazione sintetica sugli aumenti in continuazione

  • art. 533 c.p.p.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della condanna

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato in tema di esecuzione della continuazione esterna tra sentenze irrevocabili

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    richiamato connesso alla disciplina della continuazione esterna

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    richiamato connesso alla disciplina della continuazione esterna

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica e coerente sulla responsabilità e sulla finalità del fatto.
  • La sussistenza del fine di profitto nella rapina può essere desunta dal contesto fattuale e da condotte univoche, senza che sia necessario un'espressa formulazione verbale della pretesa patrimoniale.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili se si limitano a lamentare in modo generico la mancata indicazione analitica della pena base o dei singoli aumenti, senza confrontarsi con la motivazione complessiva della sentenza di merito.
  • In materia di continuazione, quando gli aumenti di pena sono contenuti, il giudice può assolvere l'onere motivazionale anche in forma sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Per gli aumenti riferiti a reati omogenei e per la continuazione esterna già ricostruita in sentenze irrevocabili, è sufficiente una motivazione che dia conto della struttura dosimetrica seguita e della proporzione degli aumenti, specie in presenza di doppia conforme.
  • La genericità del ricorso e la mancata correlazione alle rationes decidendi della doppia conforme determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Gli aumenti di pena per fatti connotati da serialità criminosa e da particolare gravità possono essere motivati sinteticamente, purché la motivazione complessiva consenta di comprendere il percorso seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoDetenzione di armi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleReati stradaliArmi
IstitutiTentativoContinuazioneOnere della prova

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