Cassazione Penale, Sentenza n. 23685/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. Il primo motivo denunciava la violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: si sosteneva che l'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio del bene sottratto non fosse stata contestata nel capo di imputazione, il quale faceva riferimento soltanto all'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p.; pertanto, non potendo essere valorizzata tale aggravante, il reato, commesso il 9 giugno 2014 e maturati 965 giorni di sospensione, sarebbe stato prescritto prima della decisione di appello. Il secondo motivo censurava la mancanza di prova della responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e in fatto, osservando che la prova era stata desunta dalla fruizione dell'energia e dalla manomissione del contatore riferibile all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio non potesse essere utilizzata perché non specificamente contestata e non esaminata in primo grado; il suo eventuale inserimento in appello, su impugnazione del solo imputato, avrebbe comportato una reformatio in peius e una violazione del diritto di difesa. Conseguentemente ha rilevato la prescrizione del reato, commesso il 9 giugno 2014, prima della sentenza di appello, e ha annullato la decisione impugnata per estinzione del reato. Il secondo motivo è stato reputato generico e infondato in fatto.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Nel capo di imputazione era richiamata soltanto questa aggravante; non poteva essere ampliata in appello con una diversa aggravante non specificamente contestata.
art. 157 c.p.
La prescrizione è stata ritenuta maturata prima della sentenza di appello, tenuto conto del tempo trascorso e delle sospensioni.
art. 625 c.p.
L'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio/non contestata non può essere valorizzata per la prima volta in appello in danno dell'imputato.
Massime di principio
- In tema di furto, una circostanza aggravante non specificamente contestata nel capo di imputazione non può essere posta a fondamento della decisione se ciò comporta un ampliamento del thema decidendum in danno dell'imputato e una violazione del diritto di difesa.
- Quando il giudice di primo grado non abbia affrontato in motivazione la sussistenza di una circostanza aggravante, il suo recupero in appello su impugnazione proposta dal solo imputato integra una reformatio in peius non consentita.
- La prescrizione va dichiarata quando, esclusa l'aggravante non contestata, il termine massimo di prescrizione risulti maturato prima della decisione di appello, tenuto conto delle eventuali sospensioni.
- Nel furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, il reato si perfeziona con l'illecita fruizione dell'energia; la mancata occultazione del consumo o la registrazione del prelievo incidono sulla prova del fatto e del danno, non sulla sussistenza del reato.
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