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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23689/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata esclusa la punibilità dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata per particolare tenuità del fatto. L'imputata ha poi proposto atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa in data successiva alla sentenza impugnata e la contestuale accettazione. La questione devoluta alla Corte riguardava quindi la possibilità di far valere in cassazione, ai fini estintivi, una remissione di querela intervenuta dopo la decisione di merito e prima della scadenza del termine per impugnare.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, osservando che il delitto di diffamazione è procedibile a querela e che remissione e accettazione erano state ritualmente effettuate. Ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Ne è conseguita l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 c.p. e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Il reato di diffamazione è indicato come procedibile a querela della persona offesa.

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela ritualmente accettata comporta l'estinzione del reato.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    In assenza di diverso accordo, le spese processuali sono poste a carico del querelato.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere nel processo la remissione della querela, purché questa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare, e risulti ritualmente accettata.
  • Nei reati procedibili a querela, la remissione validamente effettuata e accettata determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p., con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata se non residuano questioni di merito.
  • Quando l'estinzione del reato deriva da remissione di querela e non vi siano patti diversi, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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