Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un amministratore formale di una società a responsabilità limitata semplificata, ritenuta società cartiera, condannato per reati tributari commessi negli anni d’imposta 2016 e 2017. Gli si contestava di avere, quale legale rappresentante, emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché di avere omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali della società per l’IRPEG/IRES e per l’IVA, superando le soglie di punibilità. La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado e la confisca dei beni sequestrati. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: vizio di motivazione e violazione dei criteri della prova indiziaria, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato plurimi elementi incompatibili con la sua effettiva partecipazione gestionale; travisamento dei fatti e della prova sul dolo specifico, proponendo una ricostruzione alternativa in termini di mero prestanome privo di consapevolezza delle frodi; erronea applicazione della disciplina del dolo specifico, insistendo sull’assenza di poteri di ingerenza e sui pochissimi contatti con l’amministratore di fatto; infine, vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, per non avere la Corte territoriale valorizzato il ruolo ritenuto marginale dell’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti fuori dai casi consentiti e comunque manifestamente infondati, perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l’amministratore formale, anche se mero prestanome, risponde dei reati tributari che gli sono direttamente ascritti, e che nel caso concreto i giudici di merito avevano logicamente valorizzato la sua partecipazione al meccanismo illecito, il ruolo esclusivo nell’operatività bancaria della società e la consapevolezza dell’evasione. È stato inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi idonei a giustificarle. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di omessa dichiarazione è un reato proprio, direttamente imputabile al legale rappresentante obbligato per legge a presentare le dichiarazioni fiscali; la responsabilità non deriva solo da un dovere di vigilanza, ma dall’obbligo dichiarativo gravante ex lege sul soggetto qualificato.
L’emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere desunta dalla partecipazione al meccanismo fraudolento e dalla consapevolezza della sua finalità evasiva, anche in presenza di una gestione di fatto da parte di altro soggetto.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono elementi positivi di meritevolezza e possono essere legittimamente negate in base alla gravità del fatto e all’assenza di circostanze favorevoli.
Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; il travisamento della prova è deducibile solo se l’errore è decisivo e disarticola l’intero ragionamento probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Viene richiamata la facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322/1988
Le dichiarazioni fiscali delle società devono essere sottoscritte dal legale rappresentante; solo in sua assenza può provvedere chi ne abbia l’amministrazione, anche di fatto.
La Corte richiama il principio, per poi precisare che per l’omessa dichiarazione la responsabilità del legale rappresentante discende direttamente dall’obbligo legale dichiarativo e non dalla mera violazione di un dovere di controllo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando la motivazione recepisca un dato probatorio inesistente o ometta una prova decisiva; il vizio è rilevante soltanto se è idoneo a disarticolare l’intero apparato argomentativo della sentenza di merito.
- Nei reati tributari, il legale rappresentante risponde dell’omessa dichiarazione quale soggetto obbligato ex lege alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche se sia un mero prestanome e l’effettiva gestione sia svolta da altri.
- La prova del dolo specifico nei reati tributari può essere desunta da indici fattuali complessivi, tra cui la partecipazione attiva al meccanismo fraudolento, la sistematicità delle condotte, la macroscopica illiceità dell’attività e la consapevolezza dell’evasione.
- Per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità può essere ricavata dalla collocazione dell’imputato nel circuito fraudolento e dalla disponibilità delle movimentazioni finanziarie funzionali al sistema illecito.
- L’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice rilevi l’assenza di elementi positivi di meritevolezza e valorizzi la gravità del fatto; l’incensuratezza, da sola, non è sufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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