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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva condannato l'imputato per l'omessa comunicazione all'autorità marittima del non funzionamento dell'elica di prora di una nave, ritenendo applicabile la disciplina speciale del d.lgs. n. 196/2005. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, l'omissione riguardava un ausilio di manovra non essenziale e non una "macchina di governo" o un sistema di propulsione; al più, la condotta integrerebbe un illecito amministrativo ex art. 1174 cod. nav., anche in relazione all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 155/2010 sull'uso del rimorchiatore in caso di avaria dell'elica di manovra. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto perché contravvenzione oblazionabile, senza danno né concreto pericolo, con imputato incensurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 17 d.lgs. n. 196/2005 impone la comunicazione immediata di qualsiasi guasto o difetto idoneo ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, anche se volontariamente determinato, e che il non funzionamento dell'elica di prora, per la sua incidenza sulle manovre, rientra nella previsione incriminatrice. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la pericolosità dell'attività svolta e la consapevolezza del non funzionamento dell'elica da diversi giorni. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196

    Il comandante di una nave ... rapporta immediatamente all'autorità marittima competente ... qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione

    La comunicazione è obbligatoria per ogni guasto o difetto idoneo ad alterare capacità di manovra o navigabilità; l'obbligo riguarda anche guasti deliberatamente determinati se incidenti sulla sicurezza della navigazione.

  • art. 25, comma 4, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196

    salvo che il fatto costituisca più grave reato

    Sanziona il comandante che non osserva gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17, comma 1.

  • art. 1, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196

    Scopo del presente decreto è di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico

    La finalità della norma è la sicurezza del traffico navale e la migliore risposta delle autorità in caso di incidente o situazioni potenzialmente pericolose.

  • art. 1174 cod. nav.

    se il fatto non costituisce reato

    La sanzione amministrativa è esclusa quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità integri anche una fattispecie penale.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Serve come parametro per valutare modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e bisogno di pena ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Integra il reato previsto dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 196/2005 l'omessa comunicazione all'autorità marittima di qualsiasi guasto o difetto, anche non strutturale o volontariamente determinato, quando esso sia idoneo ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave e quindi a compromettere la sicurezza della navigazione.
  • Nei reati di pericolo presunto relativi alla sicurezza della navigazione, una volta accertata la condotta tipizzata dalla norma, il giudice non deve ulteriormente verificare la concreta verificazione del pericolo, essendo la tutela anticipata alla soglia della potenziale compromissione del bene protetto.
  • La disciplina amministrativa generale cede di fronte alla fattispecie penale quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità integra anche la violazione della norma incriminatrice, operando la clausola di riserva "se il fatto non costituisce reato".
  • La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la motivazione del diniego è sufficiente se il giudice indica gli elementi ritenuti rilevanti secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e la decisione non è manifestamente illogica.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione come merito, salvo vizi di motivazione radicali o manifestamente illogici.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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