Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputata alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di getto pericoloso di cose, ritenendo che il balcone della persona offesa fosse stato ripetutamente imbrattato da urina verosimilmente riconducibile al cane della famiglia dell'imputata, con liquidazione del danno in favore della parte civile. Nel ricorso per cassazione la difesa ha articolato sei motivi: 1) nullità dell'ammissione della costituzione di parte civile per asserita mancanza dei requisiti dell'atto, in particolare della specifica indicazione delle ragioni della domanda e dell'esatto ammontare del danno; 2) nullità della sentenza per utilizzazione di atti acquisiti senza consenso e per violazione delle regole sull'utilizzabilità delle dichiarazioni riportate nel verbale di polizia giudiziaria; 3) violazione delle garanzie difensive perché l'imputata sarebbe stata già di fatto indagata e la madre avrebbe dovuto essere avvisata della facoltà di astensione; 4) erronea applicazione dell'art. 674 c.p. e vizio di motivazione, deducendo l'assenza di prova sulla residenza dell'imputata nel luogo, sulla proprietà del cane, sulla ripetizione delle condotte e sull'elemento soggettivo; 5) vizi sul trattamento sanzionatorio, per mancata indicazione della pena base, dell'aumento per continuazione, della ragione della pena pecuniaria e per omesso esame delle attenuanti generiche; 6) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la parte civile ha chiesto rigetto o inammissibilità, evidenziando la correttezza della costituzione di parte civile e la natura meramente rivalutativa delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla costituzione di parte civile, osservando che l'atto conteneva le ragioni della domanda agli effetti civili e la quantificazione del danno patrimoniale. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'utilizzabilità delle dichiarazioni e alle garanzie difensive, affermando che le dichiarazioni del prossimo congiunto rese in indagini erano utilizzabili in quanto la nullità era relativa e sanata dal consenso all'acquisizione dell'annotazione di polizia giudiziaria, e che comunque la doglianza non superava il vaglio della prova di resistenza. Quanto al merito, la Corte ha confermato la ricostruzione del giudice di merito: attendibilità della persona offesa, riscontri degli accertamenti di polizia, reiterazione della condotta, riconducibilità delle deiezioni al cane dell'imputata e configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. anche in forma omissiva per omessa custodia dell'animale. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione sulla pena era sufficiente in relazione a un importo vicino al minimo edittale e le attenuanti generiche non erano state richieste in primo grado. Infine, è stata dichiarata non deducibile per la prima volta in cassazione la richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. A seguito dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 674 c.p.
Il getto pericoloso di cose è configurabile anche quando la condotta consista nell'omessa custodia di animali da cui derivi il versamento di deiezioni atte a imbrattare o molestare persone; non è necessario un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità della cosa versata a offendere, imbrattare o molestare.
art. 81 cpv c.p.
Richiamato nel capo di condanna come disciplina della continuazione, senza che in sede di legittimità fosse ravvisata una specifica censura utile sul punto.
art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.
La costituzione di parte civile deve contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; non basta il mero richiamo al fatto-reato.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
La novella è letta in collegamento con l'onere di specificazione dell'atto di costituzione di parte civile, in vista dell'eventuale passaggio della domanda risarcitoria alla sede civile.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Le violazioni di legge e i vizi processuali dedotti sono scrutinati nei limiti del giudizio di legittimità e, se implicano mera rivalutazione del merito, non sono ammissibili.
art. 431 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare l'acquisizione degli atti; la Corte ha ritenuto utilizzabile l'annotazione acquisita con consenso delle parti.
art. 493 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di acquisizione e utilizzabilità degli atti; la Corte ha escluso la nullità dedotta.
art. 195 c.p.p.
Invocato dalla difesa per contestare il contenuto delle dichiarazioni riportate dalla polizia giudiziaria; la Corte non ha ravvisato una decisiva incidenza sul ragionamento probatorio.
art. 62 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in connessione alla disciplina delle dichiarazioni e delle loro utilizzabilità.
artt. 63 e 64 c.p.p.
Invocati per sostenere la necessità degli avvisi di legge alla persona già indagata e al prossimo congiunto; la Corte ha comunque escluso l'effetto invalidante decisivo.
art. 192 c.p.p.
Richiamato quale parametro di valutazione della prova e dell'attendibilità degli elementi a carico.
art. 133 c.p.
Utilizzato per giustificare la determinazione della pena, ritenuta congrua con motivazione sufficiente quando la sanzione è vicina al minimo edittale.
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio di discrezionalità del giudice nella dosimetria della pena.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Osta alla deduzione per la prima volta in cassazione della richiesta di attenuanti generiche non formulate in primo grado e dell'eccezione di particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non richiesta in primo grado; in ogni caso la Corte richiama la gravità e la reiterazione del fatto come ostative.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 615-ter c.p.p.
null
art. 163 c.p.c.
Richiamato in via analogica per definire il livello di specificità richiesto nell'atto di costituzione di parte civile.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 78 c.p.p. la costituzione di parte civile deve contenere una specifica esposizione delle ragioni della domanda risarcitoria agli effetti civili, con una determinazione della causa petendi non riducibile al solo richiamo del fatto-reato.
- Le dichiarazioni rese in indagini dal prossimo congiunto, anche se affette da nullità per omesso avviso della facoltà di astensione, restano utilizzabili quando la nullità sia relativa e risulti sanata dal consenso all'acquisizione dell'atto contenente tali dichiarazioni.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio deve indicarne la concreta incidenza decisiva sull'impianto motivazionale della sentenza, secondo la logica della prova di resistenza; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il reato di getto pericoloso di cose può essere integrato anche da una condotta omissiva di omessa custodia di animali, quando da essa derivi il versamento di deiezioni idonee a imbrattare o molestare persone.
- Ai fini dell'art. 674 c.p. non occorre un effettivo danno materiale: è sufficiente l'idoneità della cosa versata a offendere, imbrattare o molestare e la valutazione concreta delle modalità della condotta.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o della prova quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla pena è sufficiente, specie quando la sanzione si colloca vicino al minimo edittale, se il giudice richiama i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. con formule sintetiche ma congrue.
- Le attenuanti generiche e la particolare tenuità del fatto devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio di merito, altrimenti non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.
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