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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23703/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un fatto di furto pluriaggravato. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta remissione di querela: agli atti risultava un verbale del 22 dicembre 2025, sottoscritto dal difensore della persona offesa munito di procura speciale e contestualmente accettato dal difensore dell'imputato e procuratore speciale. La questione centrale esaminata dalla Corte riguarda l'effetto estintivo della remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso, e la sua prevalenza su eventuali cause di inammissibilità del ricorso stesso.

La decisione

La Corte ha rilevato che la remissione di querela, ritualmente accettata e intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ha determinato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. In assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza impugnata, pronunciata ai sensi del patteggiamento.

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela, ritualmente accettata, estingue il reato.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    In mancanza di elementi immediatamente evidenti per una pronuncia nel merito, non è possibile adottare una declaratoria diversa da quella di estinzione del reato.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità anche se possano sussistere cause di inammissibilità del ricorso, purché l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale sulle questioni processuali di inammissibilità, perché incide direttamente sulla perdurante perseguibilità del fatto.
  • Quando non emergono elementi per una pronuncia assolutoria immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato.
  • In caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese processuali sono poste a carico del querelato secondo la disciplina codicistica richiamata dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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