Cassazione Civile, Ordinanza n. 06409/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente era stato inserito in un elenco trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano all'autorità fiscale, relativo a soggetti titolari di rapporti bancari con istituti svizzeri. Sulla base di tale segnalazione, l'Ufficio aveva contestato per l'anno d'imposta 2008 la mancata dichiarazione in Italia dei redditi e delle attività finanziarie detenute all'estero, l'omessa compilazione del quadro RW e aveva irrogato sanzioni amministrative; inoltre, richiamando la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, aveva emesso avviso di accertamento per recuperare a tassazione le somme detenute in Svizzera. Il contribuente aveva sostenuto la decadenza dell'Ufficio e l'illegittimità dell'operato perché la presunzione di evasione relativa ai Paesi a fiscalità privilegiata non poteva applicarsi retroattivamente al 2008; aveva inoltre dedotto la mancata comunicazione dell'invito a comparire e degli atti endoprocedimentali, il difetto di motivazione degli atti impositivi e l'inidoneità del documento proveniente dalla Procura a fondare una presunzione qualificata. La sentenza di merito favorevole al contribuente era stata riformata in appello, sicché il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di violazione di legge, cui l'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia, ciò non esclude che i medesimi fatti possano essere valorizzati dall'Ufficio come presunzione semplice. Ha inoltre escluso l'obbligatorietà dell'invito a comparire ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem agli atti della Guardia di Finanza, soprattutto in presenza di elementi già noti al contribuente. Infine, ha riconosciuto al documento trasmesso dalla Procura e rielaborato dall'Ufficio efficacia indiziaria idonea a fondare una presunzione semplice e a spostare l'onere della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009
Le disposizioni sul raddoppio dei termini per gli avvisi di accertamento e per le sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi anteriori.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta irretroattività delle presunzioni e della disciplina tributaria sfavorevole.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e trasparenza degli atti tributari.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e procedura dell'accertamento.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'invito a comparire è configurato come facoltà dell'Ufficio e non come obbligo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente per negare efficacia probatoria al documento proveniente dalla Procura.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di irretroattività della legge.
art. 3 Cost.
Evocato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che l'interpretazione retroattiva della presunzione potrebbe comprimere in modo irragionevole il diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Evocato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte quale parametro a tutela dell'effettività del diritto di difesa del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale; pertanto non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Anche quando non sia utilizzabile la presunzione legale retroattivamente, i medesimi fatti storici possono essere valorizzati dall'Ufficio come presunzione semplice, idonea a sostenere l'accertamento e a spostare l'onere della prova sul contribuente.
- Le norme che disciplinano il raddoppio dei termini di accertamento o di irrogazione delle sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum.
- L'invito a comparire previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 è una facoltà dell'amministrazione finanziaria e non un atto obbligatorio; la sua omissione non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento.
- La motivazione per relationem dell'atto impositivo è legittima quando richiama atti istruttori noti al contribuente e consente la piena comprensione della pretesa fiscale.
- Un documento proveniente dall'autorità giudiziaria o da altre fonti investigative può costituire elemento indiziario utilizzabile come presunzione semplice in ambito tributario, se valutato insieme agli altri elementi del caso.
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