Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06407/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la controversia poteva essere definita direttamente sulla base della non impugnabilità, nel merito, del diniego di sospensione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva chiesto la sospensione e lo sgravio di una cartella esattoriale, sostenendo di aver già impugnato l'avviso di accertamento presupposto. Dagli atti emergeva però che ella aveva in realtà impugnato un avviso emesso nei confronti della società di cui era socia accomandante al 90%, mentre la cartella riguardava un diverso avviso di accertamento emesso direttamente nei suoi confronti per il maggior reddito da partecipazione; tale secondo avviso non risultava impugnato ed era divenuto definitivo. Il giudice tributario di primo e secondo grado aveva comunque accolto la pretesa della contribuente, ritenendo travolta la cartella dagli effetti della decisione resa sul PVC e sull'atto impositivo societario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la contribuente, formalmente impugnando il diniego di sospensione della cartella, aveva in realtà censurato nel merito una pretesa fiscale ormai definitiva; 2) violazione delle norme sull'autotutela amministrativa, per avere il giudice sindacato in modo inammissibile il mancato esercizio di tale potere; 3) violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza attribuito efficacia di giudicato esterno alla decisione resa in favore della società. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che il diniego di sospensione non è autonomamente impugnabile per contestare il merito della pretesa, ma soltanto per vizi propri, e che ciò vale a maggior ragione quando la cartella e l'avviso presupposto non siano stati ritualmente impugnati.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Il diniego di sospensione non è autonomamente impugnabile per contestare il merito della pretesa tributaria; possono essere dedotti solo vizi propri dell'atto, e non questioni relative all'an della pretesa quando l'atto presupposto sia divenuto definitivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura mirava a denunciare ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché il giudice aveva esaminato il merito della pretesa anziché il solo diniego di sospensione.

  • art. 2-quater d.l. 564/1994

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del sindacato giudiziale sull'autotutela amministrativa.

  • art. 2 d.m. 11 febbraio 1997 n. 37

    Richiamato in combinazione con la disciplina dell'autotutela, per sostenere che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel riesame discrezionale dell'atto.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla ripresa del reddito da partecipazione.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte d'appello aveva attribuito alla precedente sentenza resa nei confronti della società un'efficacia di giudicato esterno; il ricorrente sosteneva che tale estensione fosse indebita.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa può essere decisa nel merito sulla base di una questione di diritto che rende superfluo il rinvio.

Massime di principio

  • Il diniego di sospensione dell'efficacia di una cartella o di un atto esecutivo tributario non è di regola un atto autonomamente impugnabile nel merito; esso può essere contestato solo per vizi propri dell'atto di diniego.
  • Quando l'impugnazione si rivolge formalmente al diniego di sospensione ma sostanzialmente mira a rimettere in discussione una pretesa tributaria ormai definitiva per mancata impugnazione dell'avviso o della cartella presupposti, la domanda è inammissibile nella parte in cui investe il merito della pretesa.
  • Il giudice tributario non può utilizzare il giudizio sul diniego di sospensione per estendere il controllo all'autotutela amministrativa o per rimettere in discussione atti divenuti definitivi al di fuori dei casi consentiti.
  • La cassazione senza rinvio è possibile quando l'errore di diritto consente di definire la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, perché il thema decidendum è giuridicamente precluso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.