Cassazione Civile, Ordinanza n. 06416/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale svolta nei confronti di una società licenziataria di un gruppo commerciale operante nella produzione e distribuzione europea di prodotti di abbigliamento a marchio noto. L'Ufficio doganale, esaminando le importazioni effettuate in un certo periodo, ha ritenuto che al valore dichiarato in dogana delle merci non fosse stato aggiunto il corrispettivo delle royalties dovute dalla licenziataria alla casa madre sui prodotti importati. Dopo processo verbale di constatazione è stato emesso un avviso di rettifica dell'accertamento per dazi e IVA. La società ha ottenuto l'annullamento in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle norme doganali europee sul valore in dogana e sulle royalties. In sostanza, ha contestato che la CTR avesse escluso l'inclusione delle royalties nel valore doganale sul rilievo che non risultava provato che il loro pagamento fosse condizione della vendita, senza interpretare correttamente le clausole contrattuali e senza valutare gli indicatori di controllo del licenziante sul produttore e sulla filiera. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo e ha sostenuto la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il giudice di merito aveva escluso l'assoggettamento delle royalties a valore doganale senza esaminare adeguatamente le clausole del contratto di licenza alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla normativa unionale e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione. In particolare, la CTR non aveva verificato se il titolare del diritto immateriale esercitasse un potere di controllo sul produttore o sul fornitore tale da subordinare la vendita delle merci al pagamento delle royalties. Poiché il ricorso era fondato, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come canone ermeneutico che il giudice di merito avrebbe mal applicato nell'interpretazione del contratto di licenza.
È richiamato come canone ermeneutico che impone un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, ritenuta non correttamente applicata.
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992
È richiamato come norma di base sul valore di transazione delle merci importate.
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione se relative alle merci da valutare e dovute come condizione della vendita.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Stabilisce che i diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione della vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, l'aggiunta è ammessa solo al ricorrere delle condizioni specifiche previste dalla norma.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Se il corrispettivo è pagato a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o persona a lui legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993
È richiamato per la nozione ampia di controllo, intesa anche in fatto, come potere di costrizione o di orientamento.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
È richiamato per affermare la regola della decisione in camera di consiglio, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.
È menzionato come ipotesi eccezionale che giustifica la pubblica udienza, non ricorrente nel caso.
L'eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata respinta perché la censura riguardava violazione di legge e non omesso esame.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione del valore in dogana, le royalties relative a merci importate si aggiungono al valore di transazione solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: non sono già incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci oggetto di valutazione e costituiscono una condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" va accertata in concreto verificando se il venditore, o un soggetto a lui legato, avrebbe venduto le merci anche in assenza del pagamento delle royalties; il controllo del licenziante sul produttore o sull'acquirente è un indice rilevante di tale subordinazione.
- L'interpretazione delle clausole del contratto di licenza, ai fini doganali, deve essere sistematica e coerente con la disciplina unionale e con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, senza arrestarsi a una lettura meramente letterale o parziale delle pattuizioni.
- In cassazione è ammissibile la censura di violazione di legge che denunci l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali, purché il ricorrente indichi specificamente le clausole rilevanti e spieghi come il giudice di merito si sia discostato dalle regole di interpretazione.
- La nozione di controllo rilevante in materia doganale è ampia e può essere desunta anche da elementi di fatto e da poteri di orientamento o costrizione esercitati dal licenziante sulla filiera produttiva e distributiva.
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