Cassazione Civile, Ordinanza n. 06413/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008, emessi nei confronti di una società immobiliare e, per trasparenza, della socia. L'Ufficio contestava, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA: (i) l'omessa dichiarazione di euro 2.405.000 quale ricavo derivante dalla vendita di un immobile in Milano; (ii) l'indeducibilità di euro 70.000 relativi a una nota di credito emessa per mancata consegna dell'immobile entro i termini; (iii) l'omessa dichiarazione di euro 80.000 per la vendita di beni mobili e arredi, con conseguente mancata applicazione dell'IVA. La società e la socia impugnavano gli atti avanti alle commissioni tributarie, ottenendo l'accoglimento in primo grado. In appello l'Ufficio sosteneva che i propri gravami fossero specifici e che la CTP avesse comunque omesso di esaminare alcuni rilievi. La CTR respingeva gli appelli ritenendoli, in sostanza, non specifici o comunque infondati. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione delle norme sul contenuto specifico dell'appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'appello conteneva censure puntuali su tutti i rilievi e che la CTR aveva deciso solo sulla questione della vendita dell'immobile, omettendo ogni esame sugli altri due rilievi. Con il secondo motivo, in via subordinata, deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'appellante ripropone le ragioni di impugnazione in contrapposizione alla sentenza di primo grado, poiché l'appello ha carattere pienamente devolutivo e non richiede necessariamente nuovi argomenti giuridici. Nel caso concreto, gli atti di appello dell'Ufficio contenevano censure specifiche su tre rilievi autonomi: maggiori ricavi da vendita dell'immobile, indeducibilità del costo di euro 70.000 e omessa contabilizzazione di euro 80.000 per beni mobili. La CTR, però, si era pronunciata soltanto sulla questione della vendita dell'immobile e non aveva affrontato gli ulteriori rilievi, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come base del potere di rettifica del reddito d'impresa.
Richiamato tra le norme applicate nell'avviso di accertamento.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le norme applicate nell'avviso di accertamento.
Richiamato come norma posta a fondamento del recupero ai fini IRAP.
Richiamato come norma posta a fondamento del recupero ai fini IVA.
Richiamato per escludere la deducibilità del costo di euro 70.000 in mancanza di documentazione idonea.
Richiamato per l'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi ai soci.
L'onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni di censura contro la decisione di primo grado; l'appello tributario ha piena devoluzione del merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull'appello tributario.
Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i capi autonomi devoluti; l'omessa trattazione di uno o più rilievi integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione degli atti e delle prove.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione degli elementi probatori.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per difetto di motivazione della sentenza di appello.
Richiamato nel motivo di ricorso con riguardo all'obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, per omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'impugnazione contrappone in modo intellegibile le critiche alla decisione di primo grado, senza che sia necessario introdurre nuovi argomenti giuridici rispetto a quelli già esposti.
- L'appello tributario ha carattere pienamente devolutivo: il giudice di secondo grado deve riesaminare il merito delle questioni dedotte, nei limiti dei capi effettivamente impugnati.
- Quando l'avviso di accertamento contiene rilievi autonomi e distinti, l'impugnazione e la decisione devono riguardare ciascun rilievo; la pronuncia che esamini solo alcuni capi e ne trascuri altri viola l'art. 112 c.p.c.
- L'omessa pronuncia su uno dei rilievi devoluti al giudice integra un vizio processuale idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
- Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza, i motivi subordinati che presuppongono un diverso assetto della decisione restano assorbiti.
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