Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23465/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore)

La controversia

Un ingegnere aveva chiesto il pagamento di compensi per attività professionale svolta nella progettazione preliminare e definitiva di un'opera stradale e per prestazioni suppletive. In primo grado il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un contratto con la Regione e aveva accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, condannando in solido Regione e ANAS al pagamento di un'indennità. La Corte d'appello, accogliendo l'appello della Regione e rigettando quello di ANAS e l'incidentale del professionista, aveva ritenuto preclusa l'azione ex art. 2041 c.c. verso la Regione per difetto di residualità, e aveva affermato che ANAS aveva tratto utilità dal progetto approvato. ANAS ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, denunciando: nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente e contraddittoria; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. sulla residualità dell'azione di arricchimento; violazione delle medesime norme per errata individuazione del soggetto arricchito; erroneità della quantificazione dell'indennizzo e degli interessi. Il professionista ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, lamentando che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva della Regione, che non vi fossero state contestazioni su prestazione, utilità e CTU, e che fosse errata l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo incidentale per difetto di autosufficienza; ha ritenuto che ciò determinasse il passaggio in giudicato della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Regione, assorbendo gli altri motivi incidentali. Quanto al ricorso principale, ha accolto il quarto motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'appello solo apparente e comunque incomprensibile nella parte in cui aveva attribuito ad ANAS l'obbligo indennitario senza spiegare adeguatamente in cosa consistesse l'utilità tratta dal progetto e perché essa fosse riferibile a tale ente, soprattutto alla luce della dedotta collaborazione istituzionale con la Regione e del possibile ruolo di mero soggetto esecutore/stazione appaltante privo di poteri esterni. Ha inoltre osservato che anche le statuizioni su quantificazione dell'indennizzo e interessi erano apodittiche, ma tali censure restavano assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale di ANAS per vizio di motivazione apparente/incomprensibile nella parte relativa all'individuazione del soggetto tenuto all'indennizzo ex art. 2041 c.c.; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi principali. Ha respinto, per inammissibilità, il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, con conseguente passaggio in giudicato della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi incidentali. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda nei confronti di ANAS e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento è ammessa solo in via residuale e richiede una chiara individuazione del soggetto che abbia tratto l'utilità senza giusta causa.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è preclusa quando l'attore abbia a disposizione un'altra azione contro un soggetto responsabile; la residualità va valutata in concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente o incomprensibile, perché non consente di seguire l'iter logico della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; la mera apparenza grafica non basta.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati veicolati motivi di ricorso sia per violazione di legge sia per nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e consentire alla Corte il controllo delle censure mediante trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura incidentale è stata ritenuta inammissibile anche perché fondata su un presupposto processuale non dimostrato e, in ogni caso, la questione era rilevabile d'ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la mancata considerazione di fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.

  • art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il ricorrente incidentale sosteneva che la norma riguarda solo gli enti locali e non si applica a Regioni o ad ANAS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa richiede una verifica rigorosa della residualità e dell'effettiva individuazione del soggetto che abbia conseguito l'utilità patrimoniale.
  • In una collaborazione tra enti per la realizzazione di opere pubbliche, il soggetto che formalmente gestisce la procedura non coincide automaticamente con il destinatario sostanziale dell'arricchimento: occorre accertare in concreto il ruolo svolto e l'utilità effettivamente conseguita.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a enunciare il dispositivo o a richiamare massime giurisprudenziali senza spiegare il collegamento tra i fatti di causa e la regola applicata.
  • La dichiarazione di inammissibilità di una censura per asserita genericità non può reggere se il ricorso contiene specifici rilievi idonei a consentire il controllo della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errori processuali o di violazioni procedurali richiede autosufficienza, cioè la trascrizione o specifica indicazione degli atti necessari a verificare la doglianza.

Come è indicizzato

MaterieDanno da arricchimento senza causaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.