Cassazione Civile, Ordinanza n. 10022/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente che sosteneva di essere stato trasferito dalla Regione a una agenzia regionale e di avere, per il periodo interessato, diritto all'applicazione della contrattazione collettiva privatistica di settore, in particolare del contratto nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente spettanza di una indennità chilometrica prevista da tale disciplina collettiva e pagata solo in misura inferiore al dovuto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provato il trasferimento del personale e l'applicabilità del contratto privatistico. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa regionale pugliese sul trasferimento del personale e ha sostenuto che il lavoratore sarebbe sempre rimasto dipendente della Regione, retribuito da essa con contratto di comparto, sicché non vi sarebbe stato alcun legittimo passaggio all'agenzia; inoltre ha dedotto che il trasferimento desumibile dagli atti avrebbe violato le regole sul pubblico impiego. Con il secondo motivo ha censurato, sotto il profilo degli artt. 434 e 342 c.p.c., la ritenuta inidoneità dell'appello a contestare la nota della Ragioneria dello Stato del 25 luglio 2016. Con il terzo motivo ha invocato l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 per sostenere che le disposizioni collettive su spostamenti, missioni e indennità chilometrica non sarebbero più applicabili al personale contrattualizzato, con conseguente insussistenza del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui tendeva a una nuova valutazione del fatto storico del trasferimento del dipendente dalla Regione all'agenzia e comunque infondato nel merito, osservando che il trasferimento era previsto dalla legge regionale e che l'applicazione del CCNL privatistico risultava espressamente ammessa dalla normativa regionale, anche nel quadro ricostruttivo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha poi ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, chiarendo che l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 riguarda il personale statale e non si applica direttamente alle regioni, alle quali opera solo come principio di coordinamento della finanza pubblica; perciò non ostava all'applicazione della clausola collettiva sull'indennità chilometrica a favore dei dipendenti dell'agenzia soggetti al contratto privatistico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, lett. a), L. Regione Puglia n. 3 del 2010
prevede il trasferimento degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato all'agenzia regionale.
art. 12, comma 5, L. Regione Puglia n. 3 del 2010
consente l'applicazione del contratto collettivo nazionale di diritto privato su domanda del personale interessato.
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
il trasferimento tra enti pubblici rientra nell'ambito della successione del rapporto di lavoro, senza violazione delle regole sul concorso pubblico, se il rapporto originario era legittimamente instaurato.
richiamato per censurare la specificità dei motivi di appello, ma la censura è stata ritenuta infondata e comunque assorbita dal difetto di fondamento della pretesa sostanziale.
richiamato in relazione alla specificità dell'atto di appello; la Corte non ha ravvisato un decisivo profilo di violazione tale da incidere sull'esito.
art. 6, comma 12, d.l. n. 78 del 2010
norma riferita al personale statale; non si applica direttamente a regioni ed enti del SSR, per i quali vale solo come principio di coordinamento della finanza pubblica.
art. 6, comma 20, d.l. n. 78 del 2010
precisa che le disposizioni del decreto non si applicano direttamente alle regioni, alle province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, ma costituiscono principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, accertato nella decisione sulle spese.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto è inammissibile, perché estraneo alla funzione del giudizio di legittimità.
- Quando una legge regionale prevede il trasferimento di personale da un ente a un altro e la successiva applicazione, su domanda, di un contratto collettivo di diritto privato, il giudice deve muovere da tale assetto normativo senza confonderlo con le regole sul reclutamento nel pubblico impiego.
- Una disposizione statale di contenimento della spesa riferita al personale statale non può essere invocata, senza ulteriori specificazioni, per escludere l'applicazione di clausole collettive a dipendenti di regioni o di enti a esse assimilati, se la norma opera per tali soggetti solo come principio di coordinamento finanziario.
- L'eventuale richiamo a pareri o note amministrative prive di valore normativo non è idoneo, di per sé, a superare l'applicazione della disciplina collettiva validamente richiamata dal quadro legislativo vigente.
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