Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, emesso per omessa denuncia dell'imposta relativa a un terreno edificabile pervenuto alla contribuente per successione, e il diniego di rimborso delle somme già versate in relazione ad avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo: tempestivo l'accertamento per il 2008 perché notificato entro il termine quinquennale di decadenza; inammissibile la domanda di rimborso per gli anni precedenti, poiché gli accertamenti erano divenuti definitivi per mancata impugnazione; corretto il valore del terreno determinato sulla base di una delibera comunale. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decadenza dell'ente impositore e sulla disciplina dell'ICI, sostenendo che l'accertamento 2008 fosse tardivo e che dovesse esserle restituito quanto pagato per le annualità pregresse; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per la pretesa falsità della dichiarazione del funzionario sulla pubblicazione della delibera comunale, con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata produzione in giudizio della delibera comunale che avrebbe impedito la corretta valutazione del terreno ai fini dell'imposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di omessa dichiarazione ICI, il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata: per l'anno 2008 l'accertamento notificato il 28 febbraio 2014 era tempestivo. Ha ritenuto inammissibile la censura sul rimborso degli anni 2005-2007, poiché il pagamento era avvenuto in esecuzione di avvisi di accertamento non impugnati e quindi definitivi, rispetto ai quali non poteva essere proposta un'istanza di rimborso in contrasto con il titolo definitivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava dedotto nei gradi di merito e comunque non era pertinente alla ratio decidendi, non potendo l'asserita falsità della dichiarazione sulla pubblicazione della delibera incidere di per sé sulla validità dell'avviso per il 2008. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità in presenza di doppia conforme, sia perché la sentenza impugnata aveva già affermato che il valore del terreno risultava correttamente determinato e non validamente contestato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato come norma sulla disciplina dell'ICI e sugli obblighi del contribuente e dell'ente impositore, in combinazione con le regole sulla decadenza dell'accertamento
art. 1, commi 161 e 173, L. 27 dicembre 2006, n. 296
il comma 161 unifica la disciplina degli accertamenti dei tributi locali e prevede che gli avvisi siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento erano dovuti
art. 10, commi 2 e 4, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
usato per distinguere il dies a quo della decadenza a seconda che si tratti di omesso versamento o di omessa dichiarazione
art. 366, n. 4), cod. proc. civ.
richiamato per affermare che il motivo di ricorso privo di specifica attinenza al decisum è inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
base formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
base formale del motivo di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità in presenza di doppia conforme
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
in caso di doppia conforme preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, salvo specifica indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevista la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pubblicazione delle deliberazioni comunali
art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 39
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pubblicazione delle deliberazioni comunali
Massime di principio
- In tema di ICI, quando l'illecito contestato è l'omessa dichiarazione, il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento decorre dal termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non già dall'annualità oggetto di imposta in senso astratto.
- Per gli omessi versamenti ICI il dies a quo della decadenza coincide con il termine di pagamento del tributo; per le omesse dichiarazioni coincide con il termine di presentazione della dichiarazione, che segue la chiusura del periodo d'imposta.
- Se il contribuente non impugna l'avviso di accertamento e paga le somme richieste, la pretesa tributaria diventa definitiva e non è consentito eludere tale definitività mediante una successiva istanza di rimborso incompatibile con il titolo ormai inoppugnabile.
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove che non risultino trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove e quando la questione sia stata dedotta.
- Un motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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