Cassazione Civile, Ordinanza n. 14251/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio un ente pubblico di sviluppo agricolo deducendo di aver prestato attività dal 1989 al 2017 come operatore agricolo a tempo determinato, con mansioni meccaniche in agricoltura e presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una serie di contratti a termine reiterati in modo illegittimo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per abuso del termine, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione dell'ente, aveva riformato la decisione ritenendo legittima la reiterazione dei contratti nel settore agricolo anche al di fuori della stretta coincidenza con le stagioni. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la validità della notificazione dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza; 2) la violazione della disciplina sui contratti a termine e sulla deroga per lavoro stagionale, sostenendo che l'ente non fosse imprenditore agricolo e che le mansioni non fossero stagionali; 3) l'erronea riconduzione delle mansioni a quelle di operaio agricolo e il mancato esame delle prove; 4) l'erronea applicazione della normativa regionale e collettiva; 5) la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo valida la notificazione dell'atto di appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che l'ente non è imprenditore agricolo, che la deroga per i contratti a termine nel settore agricolo opera solo per attività stagionali in senso stretto, e che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni svolte e l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
Invocato per contestare la notificazione dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la notifica al domicilio digitale del difensore era valida.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
È richiamato come base del domicilio digitale del difensore; la notificazione presso la PEC risultante dall'albo professionale è valida.
L. n. 221/2012
Norma di conversione richiamata nel percorso argomentativo sul domicilio digitale.
D.L. n. 90/2014
Norma di modifica richiamata nel percorso argomentativo sul domicilio digitale.
art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005
La PEC del difensore inserita negli elenchi pubblici è idonea ai fini della notificazione.
D.M. n. 44/2011
Richiamato per il sistema ReGIndE e per la pubblicità degli indirizzi PEC dei difensori.
art. 325 c.p.c.
La notifica della sentenza ad uno solo dei procuratori è sufficiente ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi rinviando alle loro motivazioni.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; l'onere di provare la natura stagionale grava sul datore di lavoro.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
È applicabile ai datori di lavoro dell'agricoltura; non si applica all'ente resistente, non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 19 D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato nel quadro normativo sui contratti a termine; la disciplina va letta in senso rigoroso quanto alla stagionalità.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite di durata per i contratti stagionali richiede una reale attività stagionale e la prova concreta delle mansioni.
art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Richiamato insieme alle norme sui contratti a termine nel settore agricolo; non consente deroghe fuori dall'ambito della stagionalità.
art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sul superamento del limite di durata dei rapporti a termine.
art. 2135 c.c.
Usato per escludere che l'ente pubblico di sviluppo agricolo possa essere qualificato imprenditore agricolo.
artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21/1965
Richiamati per la natura pubblicistica e i compiti dell'ente di sviluppo agricolo.
L.R. Sicilia n. 73/1977
Richiamata per ulteriori competenze dell'ente e per confermarne la natura di ente pubblico non economico.
d.P.R. n. 1525/1963
L'elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
È richiamato per evidenziare che esistono lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine.
L.R. Sicilia n. 4/2006
Non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.
L. n. 81/2015
Richiamata indirettamente nel testo come parte della disciplina vigente sui contratti a termine; la Corte ne fa applicazione in coerenza con il rigore della nozione di stagionalità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione al difensore è valida se eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, anche quando tale domicilio digitale sia stato indicato nel processo di merito solo per le comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte è difesa da più procuratori costituiti, la notificazione della sentenza o dell'atto di impugnazione a uno solo di essi è sufficiente a produrre gli effetti processuali previsti dalla legge, salvo diversi limiti espressi nel mandato interno.
- In materia di contratti a tempo determinato nel settore agricolo, la deroga alla disciplina generale e al limite di durata opera solo per attività stagionali in senso stretto, non per attività semplicemente connesse o per esigenze permanenti dell'organizzazione produttiva.
- L'elenco normativo delle attività stagionali ha carattere tassativo e non può essere esteso in via analogica o sulla base di mere considerazioni di ciclicità dell'attività agricola.
- Se il lavoratore contesta la reale natura stagionale delle mansioni svolte, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettive e la loro riconducibilità alle attività stagionali tipizzate; l'onere di provare la stagionalità e l'uso legittimo del termine grava sul datore di lavoro.
- Un ente pubblico non economico di sviluppo agricolo non è, per ciò solo, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità automatica delle norme speciali dettate per i datori di lavoro dell'agricoltura.
- Le disposizioni regionali o collettive non possono derogare in modo implicito o generale alla disciplina nazionale sui contratti a termine, se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14236/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14242/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14244/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14246/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14249/2024 del 22/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14250/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →