Cassazione Civile, Ordinanza n. 02645/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2012 con cui venivano recuperate a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento si fondava su indagini bancarie relative a conti correnti intestati al coniuge e alla madre del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva ritenuto desumibile la riferibilità delle movimentazioni al contribuente in ragione dei rapporti familiari, salvo prova contraria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per nullità dell'avviso di trattazione e violazione del diritto di difesa, per mancata comunicazione della possibilità di partecipare da remoto e chiedere discussione orale; 2) nullità per violazione dell'art. 329 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la CTR avrebbe riformato integralmente la decisione di primo grado senza considerare che l'appello dell'Ufficio non investiva la ripresa IRAP; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per motivazione apparente sulla riferibilità al contribuente dei movimenti bancari dei conti intestati a moglie e madre e per assenza di prova analitica delle singole operazioni; 4) omesso esame del mancato contraddittorio preventivo. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, ma fondati il secondo e il terzo, in particolare perché l'appello dell'Ufficio non aveva investito la ripresa IRAP e perché, in tema di accertamenti bancari, occorre una verifica rigorosa e analitica, operazione per operazione, della prova contraria offerta dal contribuente, con specifica motivazione sulle singole movimentazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio discende, da un lato, dall'errore della CTR nell'estendere la riforma anche alla pretesa IRAP non devoluta in appello; dall'altro, dall'insufficienza della motivazione e del controllo sul materiale probatorio relativo alle movimentazioni bancarie, essendo necessaria una prova analitica e una puntuale valutazione giudiziale delle singole operazioni.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per censurare la dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione perché la facoltà di chiedere la discussione orale era prevista direttamente dalla legge.
art. 111 Cost.
Richiamato per la dedotta lesione del giusto processo; la Corte ritiene infondata la doglianza sul punto.
art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020
La mancata comunicazione circa la possibilità di collegamento da remoto e di richiesta di discussione orale non incide sulla validità della decisione, poiché l'istanza andava notificata e depositata nei termini previsti dalla legge.
Richiamato per la censura sull'ampiezza dell'appello; la Corte accoglie la doglianza perché l'Ufficio aveva prestato acquiescenza sulla ripresa IRAP e la CTR non poteva riformare anche quel capo.
Invocato per denunciare l'omesso corretto apprezzamento delle risultanze probatorie e la motivazione apparente sulla riferibilità delle movimentazioni bancarie.
Invocato per censurare l'erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito.
Prevede una presunzione legale a favore dell'erario in tema di accertamenti bancari; può essere superata solo con prova analitica del contribuente, distinta per ciascun versamento o movimentazione.
In materia IVA, opera in modo analogo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quanto alla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; il contribuente deve offrire prova specifica e analitica della non imponibilità delle singole operazioni.
È richiamato per precisare che la presunzione legale in tema di accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 configurano una presunzione legale a favore dell'erario, superabile dal contribuente solo mediante prova contraria analitica riferita a ciascuna singola movimentazione.
- Il giudice di merito, quando sono dedotte movimentazioni bancarie, deve verificare rigorosamente la prova contraria offerta dal contribuente e motivare espressamente sulle singole operazioni, non essendo sufficiente una motivazione generica o apparente.
- Se l'appello dell'Ufficio non devolve un capo autonomo della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può riformare quel capo, dovendosi rispettare l'acquiescenza formatasi sul punto.
- Nel procedimento tributario, il mancato avviso sulla possibilità di chiedere la trattazione da remoto o la discussione orale non determina di per sé nullità, quando la facoltà di istanza è già prevista direttamente dalla legge e non risulti leso il diritto di difesa.
- Il contraddittorio preventivo nella fase amministrativa non costituisce, in via generale, condizione di legittimità dell'accertamento fondato su indagini bancarie, poiché l'invito a fornire chiarimenti è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio.
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