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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11868/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di ottemperanza instaurato per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso del 90% delle somme versate per gli anni 1990-1992, quale beneficiaria dell’agevolazione fiscale prevista per gli eventi calamitosi in Sicilia ex art. 9 l. n. 289/2002. In sede di ottemperanza la CTR della Sicilia aveva accolto il ricorso della contribuente e nominato un commissario ad acta, ritenendo insufficiente il rimborso nella misura del 50% riconosciuto dall’Amministrazione in applicazione dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla questione dell’applicabilità di quella disciplina alla concreta richiesta di rimborso, anche in relazione alla mancata corrispondenza tra la somma ulteriore domandata e i dati/documenti di causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi da eventi calamitosi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste, anche nominando un commissario ad acta; ha inoltre precisato che la disciplina limitativa del rimborso al 50% introdotta dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 si applica anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dal fatto che il titolo del rimborso sia amministrativo o giudiziale. La CTR, pertanto, ha erroneamente escluso l’applicabilità della norma e non ha determinato correttamente il quomodo dell’esecuzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza tributario serve a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi da eseguire e di verificare la compatibilità con i principi di equivalenza ed effettività.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    Disciplina i limiti e le modalità di rimborso per i benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, richiedendo la verifica della disponibilità dei fondi stanziati.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017

    La disposizione si applica anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore; il limite quantitativo al rimborso opera anche quando il titolo sia giudiziale.

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    Richiamato come ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei fondi e delle modalità di esecuzione dei rimborsi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come vizio di omessa pronuncia; la Corte non sviluppa autonomamente il motivo, ma riconduce la censura nel perimetro dell’erronea applicazione della disciplina esecutiva da parte del giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Riferimento al motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Riferimento al motivo di ricorso per nullità della sentenza/omessa pronuncia.

  • art. 9 l. n. 289/2002

    Richiamato come base dell’agevolazione fiscale per gli eventi calamitosi in Sicilia.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un controllo formale dell’esistenza del giudicato, ma deve anche individuare e specificare le modalità concrete di esecuzione del comando, nel rispetto della normativa di contabilità pubblica applicabile.
  • La disciplina sopravvenuta che limita o regola quantitativamente l’erogazione dei rimborsi si applica alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza definitiva.
  • In materia di rimborsi per benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure speciali previste dall’ordinamento, senza che dalla normativa interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali possa desumersi una falcidia del diritto patrimoniale giudizialmente accertato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per assicurare la piena attuazione del giudicato e per determinare il contenuto operativo degli obblighi da eseguire, incluso il ricorso agli strumenti di pagamento previsti dalla contabilità pubblica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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