Cassazione Civile, Ordinanza n. 20804/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007 con il quale l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della contribuente sulla base di indici di capacità contributiva quali disponibilità di immobili, autovetture e un incremento patrimoniale legato all'acquisto di un veicolo. In sede di accertamento con adesione l'importo era stato ridotto per effetto della verifica di alcuni dati (assenza di disponibilità di due residenze secondarie, imputazione pro quota di alcune auto, detrazione del valore dell'usato permutato). La C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rideterminato ulteriormente il reddito, senza però spiegare compiutamente i criteri seguiti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione solo apparente o assente sulla quantificazione del reddito; omessa pronuncia/ motivazione apparente sulle eccezioni relative alla mancanza di contraddittorio preventivo e alla mancata allegazione degli atti richiamati; violazione della disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro per l'uso di un box auto non compreso tra i beni-indice, per il calcolo di superfici errate, per l'erronea considerazione di un immobile non nella sua disponibilità e per l'errata imputazione alla contribuente dell'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto dell'autovettura.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo; ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto effettivamente viziata da motivazione apparente la decisione della C.T.R. nella parte in cui aveva rideterminato il reddito senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito. Tuttavia ha escluso la fondatezza delle censure sul contraddittorio preventivo, ritenendo non applicabile ratione temporis l'obbligo introdotto dalla riforma del 2010 e non invalidante l'omesso questionario; ha inoltre rilevato l'inammissibilità della doglianza sulla mancata allegazione degli atti per difetto di specificità/autosufficienza.
Norme richiamate
vizio di motivazione apparente
la sentenza è nulla se non espone in modo intellegibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma la cassazione richiede comunque che la questione sottesa non sia infondata nel merito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
per l'accertamento sintetico ante riforma 2010 non era previsto un obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità; il comma 7 introdotto nel 2010 opera solo per periodi d'imposta successivi
art. 4 d.m. 10 settembre 1992
individua gli elementi e i criteri del redditometro, rilevanti per la contestazione sugli indici di capacità contributiva
l'atto impositivo deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; il richiamo ad altri atti è sufficiente se il contenuto essenziale è riportato nell'avviso
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa; la censura sulla mancata allegazione richiede specifica riproduzione del contenuto rilevante
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
l'invio del questionario è facoltà discrezionale dell'Amministrazione e la sua omissione non invalida l'accertamento sintetico
art. 111, comma 2, Cost.
invocato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
consente alla Corte di correggere la motivazione e decidere la questione di diritto senza rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto
art. 23 Cost.
richiamato dalla parte a sostegno delle censure sull'imposizione e sul contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte a sostegno delle censure sul contraddittorio
art. 53 Cost.
richiamato dalla parte a sostegno delle censure sul redditometro e sulla capacità contributiva
richiamato dalla parte a sostegno delle censure sul comportamento dell'Amministrazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione apparente della sentenza di merito integra un vizio denunciabile, ma la cassazione non è dovuta se la questione di diritto sottesa è comunque infondata e può essere risolta senza ulteriori accertamenti di fatto.
- In tema di accertamento sintetico ante riforma 2010, per IRPEF, non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo la cui omissione determinasse nullità dell'avviso.
- L'omesso invio del questionario nell'accertamento sintetico non invalida l'atto, perché si tratta di uno strumento istruttorio facoltativo dell'Amministrazione.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente se l'atto richiamato, anche non materialmente allegato, è riportato nell'avviso almeno nelle parti essenziali, in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa.
- La censura di mancata allegazione o di richiamo ad atti amministrativi richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con indicazione del contenuto rilevante dell'atto richiamato.
- Nel redditometro, la rideterminazione del reddito deve essere sorretta da un percorso argomentativo chiaro, con indicazione degli elementi istruttori e delle regole di calcolo impiegate; in mancanza, la decisione è affetta da motivazione apparente.
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