Cassazione Penale, Sentenza n. 11251/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione a più decreti penali di condanna: reati ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 (convertito con l. 18/04/2017 n. 48) e reati ex art. 7, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, commessi tra il 12/03/2019 e il 07/11/2024 (fatti avvenuti a Palermo). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso, sostenendo che le condotte (esercizio di parcheggiatore abusivo e violazioni del c.d. Daspo urbano), tutte avvenute nella stessa piazza, in ore diurne e con identiche modalità, dimostrerebbero una programmazione unitaria antecedente al primo decreto di condanna e finalizzata al sostentamento.
La decisione
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha rigettato il ricorso. Motivi: il ricorrente non ha indicato elementi sintomatici idonei a provare una previa ideazione unitaria e la sussistenza di un programma criminoso comune alle fattispecie; la Corte ha richiamato l'onere probatorio a carico di chi invoca la continuazione e la necessità di accertare indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, programmazione antecedente al primo reato). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le condotte fossero finalizzate al sostentamento e rappresentassero un illecito sistema di vita, non la realizzazione di un unico disegno criminoso. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. n. 14 del 2017, art. 10, comma 2 (conv. con l. 18/04/2017 n. 48)
Norma richiamata in quanto titolo dei decreti penali di condanna; la Corte non ha disatteso la rilevanza dell'articolo ma ha escluso che le condotte ricomprese in tali decreti integrassero, tra loro, un unico programma criminoso.
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 15
Norma richiamata come titolo di alcune delle condotte contestate (esercizio di parcheggiatore abusivo); la Corte ha valutato tali fattispecie insieme alle altre per verificare la sussistenza degli indici di continuazione, ritenendoli however frutto di un illecito sistema di vita e non di una preventiva programmazione unitaria.
Articolo evocato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto infondata la censura e ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata in ordine all'assenza di elementi probatori della continuazione.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: la Corte sottolinea che l'istituto della continuazione non deve essere confuso con la connotazione di una 'concezione di vita' improntata al crimine (habitualità/professionalità), e che la continuazione presuppone un unico programma criminoso antecedente e comune ai reati.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma processuale citata come base delle censure mosse in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali); la Corte ha valutato tali censure e le ha respinte come infondate.
Massime di principio
- Chi invoca l'applicazione della continuazione ha l'onere di documentare elementi concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati (non basta la mera reiterazione).
- Gli indici utili per riconoscere la continuazione includono: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e prova che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo episodio.
- La reiterazione di condotte finalizzate al sostentamento, svolte nello stesso luogo e con modalità simili, può configurare un illecito 'sistema di vita' (habitualità/professionalità) e non necessariamente la continuazione; in tal caso l'istituto della continuazione non è applicabile.
- Non è sufficiente indicare circostanze comuni (stesso luogo, ore, modalità) senza collegarle a prove di una decisione preventiva e unitaria: il giudice deve motivare in concreto l'assenza o la presenza di tali elementi.
- Quando la contestazione verte su atti ripetuti nel tempo per necessità di sostentamento, la difesa dovrebbe presentare elementi probatori diretti o indiretti (piani, comunicazioni, modalità organizzative che dimostrino una programmazione antecedente) per far valere la continuazione.
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