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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11251/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione a più decreti penali di condanna: reati ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 (convertito con l. 18/04/2017 n. 48) e reati ex art. 7, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, commessi tra il 12/03/2019 e il 07/11/2024 (fatti avvenuti a Palermo). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso, sostenendo che le condotte (esercizio di parcheggiatore abusivo e violazioni del c.d. Daspo urbano), tutte avvenute nella stessa piazza, in ore diurne e con identiche modalità, dimostrerebbero una programmazione unitaria antecedente al primo decreto di condanna e finalizzata al sostentamento.

La decisione

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha rigettato il ricorso. Motivi: il ricorrente non ha indicato elementi sintomatici idonei a provare una previa ideazione unitaria e la sussistenza di un programma criminoso comune alle fattispecie; la Corte ha richiamato l'onere probatorio a carico di chi invoca la continuazione e la necessità di accertare indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, programmazione antecedente al primo reato). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le condotte fossero finalizzate al sostentamento e rappresentassero un illecito sistema di vita, non la realizzazione di un unico disegno criminoso. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.l. n. 14 del 2017, art. 10, comma 2 (conv. con l. 18/04/2017 n. 48)

    Norma richiamata in quanto titolo dei decreti penali di condanna; la Corte non ha disatteso la rilevanza dell'articolo ma ha escluso che le condotte ricomprese in tali decreti integrassero, tra loro, un unico programma criminoso.

  • d.lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 15

    Norma richiamata come titolo di alcune delle condotte contestate (esercizio di parcheggiatore abusivo); la Corte ha valutato tali fattispecie insieme alle altre per verificare la sussistenza degli indici di continuazione, ritenendoli however frutto di un illecito sistema di vita e non di una preventiva programmazione unitaria.

  • art. 671 c.p.p.

    Articolo evocato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto infondata la censura e ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata in ordine all'assenza di elementi probatori della continuazione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: la Corte sottolinea che l'istituto della continuazione non deve essere confuso con la connotazione di una 'concezione di vita' improntata al crimine (habitualità/professionalità), e che la continuazione presuppone un unico programma criminoso antecedente e comune ai reati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma processuale citata come base delle censure mosse in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme procedurali); la Corte ha valutato tali censure e le ha respinte come infondate.

Massime di principio

  • Chi invoca l'applicazione della continuazione ha l'onere di documentare elementi concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati (non basta la mera reiterazione).
  • Gli indici utili per riconoscere la continuazione includono: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e prova che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo episodio.
  • La reiterazione di condotte finalizzate al sostentamento, svolte nello stesso luogo e con modalità simili, può configurare un illecito 'sistema di vita' (habitualità/professionalità) e non necessariamente la continuazione; in tal caso l'istituto della continuazione non è applicabile.
  • Non è sufficiente indicare circostanze comuni (stesso luogo, ore, modalità) senza collegarle a prove di una decisione preventiva e unitaria: il giudice deve motivare in concreto l'assenza o la presenza di tali elementi.
  • Quando la contestazione verte su atti ripetuti nel tempo per necessità di sostentamento, la difesa dovrebbe presentare elementi probatori diretti o indiretti (piani, comunicazioni, modalità organizzative che dimostrino una programmazione antecedente) per far valere la continuazione.

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