Cassazione Penale, Sentenza n. 11181/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura della qualificazione di "amministratore di fatto" attribuita al Martinez, sostenendo insufficienza probatoria e inaffidabilità di dichiarazioni testimoniali e di una procura revocata; 2) vizio di motivazione per ritenuta condotta distrattiva senza che fosse accertata la effettiva riscossione dei crediti indicati in bilancio e senza verifiche sull'utilizzo di risorse per spese correnti (stipendi, professionisti) o su prelievi da cassa/conti; 3) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante per danno di rilevante gravità, per mancata verifica dell'incasso dei crediti e del loro impiego per necessità correnti; 4) violazione delle norme sulla confisca e duplicazione della sanzione (confisca + risarcimento), anche alla luce di provvedimenti cautelari già adottati verso il coimputato.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato il primo motivo (ritenuto generico e non confutante la motivazione che ha individuato il ruolo di amministratore di fatto), mentre ha accolto il secondo motivo ritenendo insufficiente la istruttoria sulla destinazione e sulla riscossione dei crediti indicati nel bilancio 2009 (circa 1.006.532 euro di crediti su 1.096.934 euro di attivo). Per tale ragione la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza alla Corte d'appello di Palermo (altra Sezione) affinché si compiano ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza, riscossione e destinazione delle poste attive e sull'eventuale entità della distrazione, incluso l'accertamento ai fini dell'aggravante per danno di rilevante gravità. I restanti profili collegati alla quantificazione della confisca e all'aggravante sono stati assorbiti in relazione all'esito del nuovo giudizio; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di concorso nel reato, la confisca deve essere calibrata sulla quota di illecito profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente, e ha chiarito la distinzione tra confisca e risarcimento. La richiesta della parte civile di condanna alle spese è stata rimessa al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Citato dalla difesa come norma rilevante rispetto alla prova dell'amministrazione di fatto; la Corte però ha ritenuto il motivo carente di specificità e ha confermato le conclusioni sul ruolo di fatto del Martinez
art. 219 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), comma 1 e comma 2, n. 1
Norma penale che disciplina la bancarotta fraudolenta e le circostanze aggravanti; la Corte ha richiesto un accertamento più approfondito in ordine all'integrazione dell'aggravante per danno di rilevante gravità, dato che ciò dipende dall'effettivo incasso e destinazione dei crediti
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca: la Corte ha richiamato il principio che la confisca, in caso di concorso, va commisurata alla quota di illecito profitto spettante a ciascun concorrente
art. 538 cod. proc. pen.
Norma processuale penale menzionata in relazione ai profili procedurali sulla confisca e sul dispositivo della sentenza; la Corte ha valutato l'eventuale duplicazione delle misure (confisca vs risarcimento) ma ha ribadito che confisca e risarcimento hanno funzioni e destinatari diversi
art. 146 R.D. 267/1942
Richiamato rispetto al sequestro conservativo disposto dalla curatela nel giudizio promosso a fini di confisca nei confronti del coimputato; utile nel valutare gli effetti dei provvedimenti cautelari nel giudizio penale e concorsuale
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (giurisprudenza della Cassazione)
Principio di diritto richiamato: in caso di concorso di persone nel reato, in assenza di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta per la quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente; solo se non è possibile individuare la quota, è ammissibile una ripartizione in parti uguali
Massime di principio
- Quando il bilancio di una società indica consistenti crediti o valori non rinvenuti in procedura fallimentare, può operare un'inversione dell'onere probatorio: l'amministratore deve dimostrare la destinazione o l'effettiva riscossione di tali poste; tuttavia gli organi della procedura fallimentare devono compiere verifiche concrete sull'esistenza e sulla riscossione dei crediti prima di ritenere provata la distrazione.
- Se gli attivi aziendali sono principalmente crediti (beni immateriali), è indispensabile accertare la loro effettiva riscossione o l'esistenza di contestazioni che ne limitino l'esigibilità; la sola indicazione in bilancio non è sufficiente per presumere la disponibilità monetaria sottratta alla massa creditoria.
- Le giustificazioni fornite dall'imprenditore/ amministratore hanno valore probatorio solo se documentate e verificate; prove documentali anche parziali (es. modello 770, buste paga, flussi bancari) devono essere valutate e, se rilevanti, approfondite dalla Corte di merito.
- La sussistenza dell'aggravante per danno di rilevante gravità richiede un accertamento quantitativo e causale: occorre verificare che la condotta abbia effettivamente determinato un pregiudizio patrimoniale alla massa dei creditori e in quale misura.
- In caso di concorso nel reato, la confisca va concretamente rapportata alla quota di illecito profitto attribuibile a ciascun concorrente; la ripartizione in parti uguali è ammissibile solo se non è possibile individuare le quote personali.
- Confisca e risarcimento sono strumenti distinti: la confisca agisce sul rapporto tra reo e Stato (sanzionatorio/recuperatorio), mentre il risarcimento tutela la parte danneggiata; la corresponsione di entrambi non costituisce necessariamente duplicazione illegittima ma richiede nettezza nella quantificazione e nel contraddittorio probatorio.
- I motivi di ricorso generici o non confrontanti la motivazione specifica della sentenza sono spesso respinti: è importante nel ricorso indicare chiaramente le parti della motivazione contestata e i punti di fatto o diritto che si ritengono viziati.
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