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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11175/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Norrito impugna la conferma di condanna (rito abbreviato) per emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 74/2000, contestate in qualità di amministratore di diritto della IDOS srl (18/01/2018-26/09/2018). Il ricorso si articola in sei motivi: 1) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione dei rapporti tra IDOS e le cooperative (contestata somministrazione irregolare di manodopera) e presunta mera richiamazione delle motivazioni di primo grado; 2) carenza di motivazione sul contributo concorsuale e sulla conoscenza del meccanismo fraudolento, con riferimento anche all'episodio relativo al lavoratore Cocovici; 3) insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo, anche per la breve durata della carica ricoperta e per presunti travisamenti della prova; 4) errata applicazione dell'art. 99 c.p. (recidiva) senza i presupposti; 5) contestazione della recidiva semplice e delle affermazioni su presunte gravi e ripetute violazioni tributarie; 6) vizio nella valutazione di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: il primo motivo è generico e non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva ricostruito uno schema fraudolento in cui IDOS subappaltava fittiziamente a cooperative prive di autonomia, emetteva fatture per somministrazione di manodopera non assoggettabile a IVA e riceveva rientri finanziari destinati anche agli indagati; le censure sui motivi 2 e 3 sono generiche e la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e il contributo del Norrito valorizzando il ruolo formale, la qualità di fondatore e l'episodio del lavoratore Cocovici; i motivi 4 e 5 relativi alla recidiva sono valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, avendo la Corte territoriale ritenuto il precedente dimostrativo di accresciuta pericolosità sociale e coerente con il contesto di violazioni tributarie reiterate; il motivo 6 è non consentito perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguenze pratiche: ricorso respinto, ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e condanna a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 74/2000, art. 8

    L'emissione di fatture per operazioni inesistenti (qui per somministrazione di manodopera non assoggettabile a IVA) integra il reato tributario. L'art. 8 comma 2 precisa che l'emissione di piu fatture nello stesso periodo d'imposta si considera un solo reato, ma la Corte sottolinea che anche l'emissione di una sola fattura per operazioni inesistenti può integrarne una fattispecie penale.

  • Codice penale, art. 99

    Norma sulla recidiva: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva semplice come indice di maggiore pericolosità sociale, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se fondata e non arbitraria.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato quale base per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Citate in relazione alla possibilità di ordinare il pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione applica il principio secondo cui la sanzione è disposta se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo motivi di cassazione occorre confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della Corte territoriale; censure generiche sono spesso inammissibili.
  • La qualità formale di amministratore e la qualità di fondatore, unitamente a elementi fattuali (gestione di rapporti di lavoro, ricostruzione del ciclo finanziario, episodi probatori come dichiarazioni di teste), possono essere ritenuti indizi sufficienti della consapevolezza dell'illecito e del concorso nel delitto tributario.
  • L'essere in carica per un periodo limitato non esclude il dolo se esistono altre prove che provano la partecipazione e la consapevolezza dello schema fraudolento.
  • L'utilizzo di cooperative prive di effettiva autonomia e il flusso finanziario che mostra prelievi e distribuzioni a favore degli indagati sono elementi concreti che possono sostenere l'accusa di fatture per operazioni inesistenti.
  • I profili relativi alla recidiva e alla graduazione della pena rientrano principalmente nella sfera di valutazione del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'eventuale arbitrarietà o illogicità della motivazione.
  • Contestare la motivazione del giudice senza specificare dove e perché essa sarebbe illogica o contraddittoria conduce spesso a esito negativo in Cassazione.

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