Cassazione Penale, Sentenza n. 11179/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava le condanne per tentata violenza privata (Allocca) e percosse (Simeone), deducendo vizi di motivazione e di applicazione di legge. Contestavano in particolare: l'insufficiente motivazione della Corte d'appello; l'erronea applicazione dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa), ritenendo mancare prova della volontà di agevolare o di servirsi della forza intimidatrice del clan; l'erronea applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; e la mancata o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla concessione dei benefici previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a sindacare valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità e ha confermato che la Corte d'appello ha fornito autonoma e adeguata motivazione, comprese valutazioni sull'attendibilita delle persone offese. Quanto all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello avessero adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti, valorizzando le minacce ripetute, i riferimenti al clan Giannelli (e ad altri gruppi) e la consapevolezza delle vittime circa lo spessore criminale degli autori. Sui precedenti giudizi di coimputati celebrati con riti diversi la Corte ha spiegato che essi vincono solo nei confronti dei soggetti cui si riferiscono e non impediscono la valutazione distinta circa l'aggravante per altri imputati. La Corte ha altresì ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche e adeguata la determinazione della pena (pene, di fatto, inferiori alla media edittale). Per effetto del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
aggravante per avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'esistenza, notorieta e operativita del clan
L'aggravante richiede elementi che colleghino la condotta alla utilizzazione o al riferimento alla forza intimidatrice di un'organizzazione mafiosa; nel caso specifico la Corte ha ritenuto tali elementi nella reiterazione delle minacce, nei riferimenti espliciti ai clan e nella consapevolezza delle vittime dello spessore criminale degli autori
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva operata dal giudice di merito, che ha motivato in modo congruo richiamando gravita del fatto, pervicacia e pericolosita sociale del reo
Il diniego delle attenuanti generiche e stato motivato dal giudice di merito con riferimento all'assenza di elementi che ne consentissero il riconoscimento; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
La determinazione della pena e stata ritenuta congrua e sufficientemente motivata, anche in relazione agli elementi elencati dall'art. 133, tenuto conto che le pene inflitte risultavano al di sotto della media edittale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di legittimita delimita il proprio sindacato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata, senza riesame libero del merito
Dispone la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Le sentenze irrevocabili acquisite in dibattimento hanno efficacia valutativa limitata ai criteri di prova e non costituiscono automaticamente motivo ostativo alla diversa valutazione nei confronti di altri imputati
Massime di principio
- La Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito limitatamente alla presenza di un apparato argomentativo logico: non rientra nel suo ruolo riformare valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
- L'aggravante 'mafiosa' ex art. 416-bis.1 c.p. richiede elementi che colleghino la condotta alla forza intimidatrice dell'organizzazione e alla consapevolezza delle vittime; riferimenti espliciti ai clan, minacce reiterate e pluralita di soggetti coinvolti possono giustificare il riconoscimento.
- Sentenze irrevocabili relative a coimputati decise con riti diversi non vincolano automaticamente la valutazione del giudice verso altri imputati; occorre valutare caso per caso la rilevanza probatoria di quei giudicati.
- Per l'applicazione della recidiva e per il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito deve dare motivazioni concrete: tuttavia, se la pena inflitta e sostanzialmente contenuta rispetto alla forbice edittale, la motivazione sulla quantificazione puo essere meno estesa.
- In cassazione le censure che si limitano a proporre ricostruzioni alternative dei fatti senza dimostrare errori logici o travisamento di prove sono per lo piu inammissibili o infondate.
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